(Allegato 1-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
  1.Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione 
  diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi  compresi
gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e
non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
  E'  consentito  altresi'  l'uso  di   indicazioni   geografiche   e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
zone e localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il  vino  cosi'
qualificato e' stato ottenuto. 
  2.Nell'etichettatura  dei   vini   a   denominazione   di   origine
controllata «Bianco di Custoza»  o  «Custoza»,  tranne  che  per  gli
spumanti, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.