Art. 7 
 
 
                Funzioni dei Commissari straordinari 
 
  1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni: 
    a) operano in  raccordo  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile e, a seconda degli ambiti  di  competenza,  con  i  Commissari
delegati  nominati,  rispettivamente,  ai   sensi   dell'articolo   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018,
al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con
gli interventi riguardanti  il  superamento  dei  relativi  stati  di
emergenza; 
  b) vigilano sugli interventi di riparazione e  ricostruzione  degli
immobili  privati  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  coordinano  la
concessione ed erogazione dei relativi contributi; 
  c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni  e
determinano, di concerto con le regioni  rispettivamente  competenti,
secondo criteri  omogenei,  il  quadro  complessivo  degli  stessi  e
stimano  il  fabbisogno  finanziario  per  farvi  fronte,   definendo
altresi'  la  programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di  quelle
assegnate; 
  d) coordinano gli interventi di riparazione e  ricostruzione  delle
opere pubbliche di cui all'articolo 13; 
  e)  detengono  e  gestiscono  le  contabilita'  speciali   a   loro
appositamente intestate; 
  f) coordinano e realizzano  gli  interventi  di  demolizione  delle
costruzioni interessate da interventi edilizi; 
  g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e
urbanistica, per  avere  un  quadro  completo  del  rischio  statico,
sismico e idrogeologico; 
  h) espletano ogni altra attivita' prevista dal  presente  Capo  nei
territori colpiti, ivi  compresi  gli  interventi  a  sostegno  delle
imprese che hanno sede nei territori interessati nonche' il  recupero
del tessuto socio- economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
  i)  provvedono,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, a dotare i comuni di cui all'allegato  2,  per  i  quali  non
siano gia' stati emanati provvedimenti di concessione  di  contributi
per l'adozione dei medesimi strumenti, di un piano di  microzonazione
sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri  per
la microzonazione  sismica»  approvati  il  13  novembre  2008  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con
propri  atti  la  concessione  di  contributi  ai   comuni   di   cui
all'allegato 2, con oneri a carico delle  risorse  disponibili  sulle
contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,  entro  il   limite
complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000  per
la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise,  definendo
le relative modalita' e procedure di attuazione; 
  l)  provvedono  alle   attivita'   relative   all'assistenza   alla
popolazione a seguito della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,
anche avvalendosi delle  eventuali  risorse  residue  presenti  nelle
contabilita'  speciali,  intestate  ai  Commissari  delegati  di  cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  n.  547  del  21  settembre  2018  e
all'articolo 15 dell'ordinanza n.  566  del  28  dicembre  2018,  che
vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  i  Commissari
provvedono con propri atti, nel rispetto  della  Costituzione  e  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico. 
  2-bis. Per le attivita' di cui al comma  1,  i  Commissari  possono
avvalersi altresi'  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  Spa,  mediante  la
sottoscrizione di apposita convenzione,  con  oneri  a  carico  delle
risorse di cui all'articolo 8.