Art. 7 
 
Misure straordinarie di gestione delle  imprese  esercenti  attivita'
  sanitaria per conto del Servizio  sanitario  regionale  nell'ambito
  della prevenzione della corruzione 
 
  1.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   32   del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  il  Commissario  straordinario,
((sentito   il   Presidente   dell'ANAC,))   propone   al   Prefetto,
alternativamente, una delle misure di cui ((al medesimo articolo  32,
comma 1, lettere a) e b), e comma 8, nei confronti  delle  imprese  e
dei soggetti privati)) che esercitano attivita' sanitaria  per  conto
del Servizio sanitario regionale, in base agli  accordi  contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, dandone  contestuale  informazione  al  Commissario  ad
acta. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legge 24
          giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
          la trasparenza  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli
          uffici giudiziari): 
                «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione,  sostegno
          e monitoraggio di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione
          della corruzione). - 1.  Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'
          giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli  317
          c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis  c.p.,  319-ter  c.p.,
          319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,  c.p.,
          346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
          di rilevate situazioni anomale e comunque  sintomatiche  di
          condotte  illecite  o  eventi  criminali  attribuibili   ad
          un'impresa   aggiudicataria   di   un   appalto   per    la
          realizzazione di  opere  pubbliche,  servizi  o  forniture,
          nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
          conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
          contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero  ad   un
          concessionario  di  lavori  pubblici  o  ad  un  contraente
          generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
          della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e  accertati
          anche ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a) del presente
          decreto, propone al Prefetto  competente  in  relazione  al
          luogo   in   cui   ha   sede   la   stazione    appaltante,
          alternativamente: 
                  a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o
          della concessione; 
                  b) di provvedere direttamente alla straordinaria  e
          temporanea   gestione   dell'impresa   limitatamente   alla
          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero
          dell'accordo contrattuale o della concessione. 
              2. Il Prefetto,  previo  accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero
          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.
          (150). 
              2-bis. Nell'ipotesi di impresa che  esercita  attivita'
          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          base agli accordi contrattuali di cui all'art.  8-quinquies
          del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  il
          decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato d'intesa
          con il Ministro della salute e la  nomina  e'  conferita  a
          soggetti  in   possesso   di   curricula   che   evidenzino
          qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di
          gestione sanitaria. 
              3. Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
              4. L'attivita' di temporanea e  straordinaria  gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
              5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e  cessano
          comunque di produrre effetti in caso di  provvedimento  che
          dispone  la  confisca,  il  sequestro  o  l'amministrazione
          giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
          o  per  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione  ovvero
          dispone  l'archiviazione  del   procedimento.   L'autorita'
          giudiziaria conferma,  ove  possibile,  gli  amministratori
          nominati dal Prefetto. 
              6. Agli amministratori di cui  al  comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
              7.  Nel  periodo  di  applicazione  della   misura   di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in
          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere
          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di
          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione
          antimafia interdittiva. 
              8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno
          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con
          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,
          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di
          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e
          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi
          amministrativi e di controllo. 
              9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta  un  compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8  del  decreto
          legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli  oneri  relativi  al
          pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di  cui  all'art.  94,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'art. 91, comma  5,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
              10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso
          di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale
          di cui all'art.  8-quinquies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  si  applicano  ad  ogni  soggetto
          privato titolare dell'accordo, anche nei casi  di  soggetto
          diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite
          o eventi criminosi posti in essere ai  danni  del  Servizio
          sanitario nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del  citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 
                «Art. 8-quinquies (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          definiscono  l'ambito   di   applicazione   degli   accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
                  a) individuazione delle  responsabilita'  riservate
          alla regione e di quelle attribuite alle  unita'  sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto; 
                  b) indirizzo per la formulazione dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
                  c)  determinazione  del   piano   delle   attivita'
          relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi  di
          emergenza; 
              d) criteri per la  determinazione  della  remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni eccedenti il programma  preventivo  concordato,
          tenuto conto del volume  complessivo  di  attivita'  e  del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 
              2. In attuazione di quanto previsto  dal  comma  1,  la
          regione e le  unita'  sanitarie  locali,  anche  attraverso
          valutazioni  comparative  della  qualita'  e   dei   costi,
          definiscono  accordi  con   le   strutture   pubbliche   ed
          equiparate, comprese le aziende  ospedaliero-universitarie,
          e  stipulano  contratti  con  quelle  private   e   con   i
          professionisti accreditati, anche mediante  intese  con  le
          loro organizzazioni rappresentative  a  livello  regionale,
          che indicano: 
                a)  gli  obiettivi  di  salute  e  i   programmi   di
          integrazione dei servizi; 
                b) il volume massimo di prestazioni che le  strutture
          presenti nell'ambito  territoriale  della  medesima  unita'
          sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto  per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire   la   preventiva   autorizzazione,   da    parte
          dell'azienda sanitaria locale  competente,  alla  fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati; 
                c)  i  requisiti  del  servizio   da   rendere,   con
          particolare  riguardo  ad  accessibilita',   appropriatezza
          clinica ed organizzativa, tempi  di  attesa  e  continuita'
          assistenziale; 
                d)  il  corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
                e) il debito informativo delle  strutture  erogatrici
          per il monitoraggio degli accordi pattuiti e  le  procedure
          che dovranno essere seguite per il controllo esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle prestazioni rese, secondo quanto  previsto  dall'art.
          8-octies; 
                e-bis) la modalita' con cui viene comunque  garantito
          il rispetto del limite  di  remunerazione  delle  strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
              2-quater.  Le  regioni   stipulano   accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le modalita' di cui all' art.  10,  comma
          2, del decreto legislativo 16  ottobre  2003,  n.  288.  Le
          regioni stipulano altresi' accordi con gli  istituti,  enti
          ed ospedali di cui agli articoli 41 e  43,  secondo  comma,
          della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e   successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata  in  coerenza  con  la   programmazione   sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati  annualmente
          dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell' art. 4, comma 15, della legge 30  dicembre  1991,  n.
          412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
              2-quinquies. In caso di mancata stipula  degli  accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui  all'  art.  8-quater   delle   strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.».