(( Art. 7 bis Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. ))