(( Art. 7 ter 
 
                     Estensione degli interventi 
                    agevolativi al settore edile 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai  codici
ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della  sezione  speciale  di
cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le  medesime  imprese
siano  titolari  di  finanziamenti  erogati   da   banche   e   altri
intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni
immobili  civili,  commerciali  e  industriali,  le   cui   posizioni
creditizie, non coperte  da  altra  garanzia  pubblica,  siano  state
classificate  come  "inadempienze  probabili"  (UTP)  entro  la  data
dell'11 febbraio 2019,  secondo  le  risultanze  della  centrale  dei
rischi della Banca d'Italia. 
      6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma  6-bis,
la garanzia della sezione speciale di cui  al  comma  1  e'  concessa
nella misura indicata dal decreto di cui al  comma  7,  comunque  non
superiore  all'80  per  cento  dell'esposizione  alla  data   dell'11
febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai  fini
della concessione della  garanzia  della  sezione  speciale,  che  ha
carattere sussidiario, il  piano  di  cui  al  comma  4  deve  essere
valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del  Fondo,  di  cui
all'articolo 1, comma 48, let-tera a), della legge 27 dicembre  2013,
n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente  articolo  sono
stabilite le modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le
indicazioni sulle modalita' di valutazione degli ulteriori  requisiti
previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»; 
    b) al comma 7, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «revoca  della
stessa» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  con  riferimento  alle
imprese di cui al comma 6-bis»; 
    c) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sostegno  alle
piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni  e
a quelle operanti nel settore edile». ))