Art. 7 Ulteriori disposizioni, durata e termine temporale della sperimentazione 1. La sperimentazione dei dispositivi per la micromobilita' elettrica puo' essere autorizzata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data. I comuni che autorizzano la sperimentazione comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno i provvedimenti a tal fine adottati, entro trenta giorni dalle rispettive date di adozione. 2. Ciascuna sperimentazione autorizzata ha durata minima di almeno dodici mesi. Entro tre mesi dal termine del periodo di sperimentazione i comuni ne comunicano le risultanze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' che saranno definite con apposita disposizione dello stesso Ministero. 3. E' vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilita' elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche di cui all'art. 2 e relativo allegato 1. E' altresi' vietata la circolazione dei predetti dispositivi in assenza o in difformita' rispetto all'autorizzazione di cui all'art. 3, e relativo allegato 2, nonche' rispetto alle norme di comportamento previste dal presente decreto. Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni recante «Nuovo codice della strada». Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 4 giugno 2019 Il Ministro: Toninelli Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1-2313