Art. 7 
 
                   Ulteriori disposizioni, durata 
              e termine temporale della sperimentazione 
 
  1.  La  sperimentazione  dei  dispositivi  per  la   micromobilita'
elettrica puo' essere autorizzata entro dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e deve concludersi entro e non
oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data. I comuni  che
autorizzano  la  sperimentazione  comunicano   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero  dell'interno  i
provvedimenti  a  tal  fine  adottati,  entro  trenta  giorni   dalle
rispettive date di adozione. 
  2. Ciascuna sperimentazione autorizzata ha durata minima di  almeno
dodici  mesi.  Entro  tre   mesi   dal   termine   del   periodo   di
sperimentazione i comuni ne comunicano  le  risultanze  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' che saranno
definite con apposita disposizione dello stesso Ministero. 
  3. E' vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilita'
elettrica difformi dalle tipologie e  dalle  caratteristiche  di  cui
all'art. 2 e relativo allegato 1. E' altresi' vietata la circolazione
dei  predetti  dispositivi  in  assenza  o  in  difformita'  rispetto
all'autorizzazione di cui all'art. 3, e relativo allegato 2,  nonche'
rispetto alle norme di comportamento previste dal  presente  decreto.
Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni recante «Nuovo codice  della
strada». 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne  costituiscono
parte  integrante,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla sua pubblicazione. 
 
    Roma, 4 giugno 2019 
 
                                               Il Ministro: Toninelli 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-2313