Art. 7 
 
                   Modalita' di gestione del Fondo 
 
  1. L'ARERA con il provvedimento di cui all'art. 58, comma 3,  della
legge n. 221 del 2015, ai fini dell'individuazione delle modalita' di
gestione del Fondo di garanzia, tenendo conto di quanto previsto  nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6,
definisce: 
    a) i requisiti soggettivi dei richiedenti; 
    b) le modalita' di richiesta della garanzia; 
    c) le modalita' e i termini di rilascio della garanzia del valore
di subentro riconosciuto, tenendo conto che tale valore  di  subentro
non puo' essere superiore al valore residuo  non  ammortizzato  degli
interventi di  cui  all'art.  5,  determinato  secondo  le  modalita'
stabilite a fini tariffari da ARERA, e che la  garanzia  puo'  essere
prestata unicamente in relazione ad operazioni di  finanziamento  dei
predetti interventi; 
    d) le modalita' e  i  termini  delle  garanzie  di  rimborso  dei
finanziamenti, tenendo  conto  che  i  finanziamenti  garantiti  sono
quelli a copertura del fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  richiesto
dagli interventi di cui all'art. 5; 
    e) i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie  ammessi  al
rilascio della garanzia di cui alle lettere c) e d); 
    f) le modalita' di accantonamento, fissando  una  percentuale  di
accantonamento  non  inferiore  all'otto   per   cento   dell'importo
garantito; 
    g) le procedure di  escussione  e  di  surroga  nei  diritti  del
creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale; 
  2. I casi di cessazione dell'affidamento per i  quali  deve  essere
previsto il pagamento  del  valore  di  subentro  riconosciuto  e  le
relative modalita' di liquidazione. 
  3. Ai fini del monitoraggio  e  della  verifica  del  rispetto  dei
principi e dei  criteri  contenuti  nel  presente  decreto,  l'ARERA,
avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici ed  ambientali
(CSEA) per il  controllo  sullo  sviluppo  degli  interventi  di  cui
all'art. 5: 
    a) acquisisce, anche tramite la Banca dati delle  amministrazioni
pubbliche (BDAP), il relativo cronoprogramma  recante  le  fasi  e  i
tempi di esecuzione dei medesimi; 
    b) acquisisce, anche tramite BDAP, periodicamente dati  volti  ad
accertare  lo  stato  di  avanzamento,  nonche'  il  dettaglio  delle
motivazioni  alla  base  di  eventuali  ritardi  nell'esecuzione  dei
lavori; 
    c) effettua controlli, anche nell'ambito delle istruttorie  volte
all'approvazione delle proposte  tariffarie  trasmesse  dai  soggetti
competenti,  tesi  ad  assicurare,  tra  l'altro,  che  non  vi   sia
duplicazione degli oneri a carico del SII; 
    d) a norma dell'art. 58, comma 4, della legge 28  dicembre  2015,
n.  221,  pubblica  nel  proprio  sito  istituzionale  lo  stato   di
avanzamento degli interventi realizzati.