Art. 7 
 
 
         Verifica dell'autenticita' dei prodotti del tabacco 
 
  1. Gli elementi di sicurezza, a norma degli articoli  3  e  4  sono
analizzati  conformemente  ai  criteri  stabiliti  nella  norma   ISO
12931:2012, al fine di determinare se una confezione unitaria  di  un
prodotto del tabacco sia autentica. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone che i  fabbricanti
e gli importatori di prodotti del tabacco aventi sede nel  territorio
dello Stato forniscano, su richiesta scritta, campioni  dei  prodotti
del tabacco in quel momento sul mercato. I campioni sono  forniti  in
confezioni unitarie e includono l'elemento di sicurezza applicato.  I
campioni dei prodotti del tabacco ricevuti, su richiesta, sono  messi
a disposizione della Commissione. 
  3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su  richiesta,  presta  e
riceve assistenza dalle competenti autorita' degli altri Stati membri
per verificare l'autenticita' di un prodotto del tabacco destinato al
mercato nazionale  di  un  altro  Stato  membro,  anche  condividendo
eventuali campioni ottenuti in conformita' del comma 2.