Art. 7 Verifica dell'autenticita' dei prodotti del tabacco 1. Gli elementi di sicurezza, a norma degli articoli 3 e 4 sono analizzati conformemente ai criteri stabiliti nella norma ISO 12931:2012, al fine di determinare se una confezione unitaria di un prodotto del tabacco sia autentica. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco aventi sede nel territorio dello Stato forniscano, su richiesta scritta, campioni dei prodotti del tabacco in quel momento sul mercato. I campioni sono forniti in confezioni unitarie e includono l'elemento di sicurezza applicato. I campioni dei prodotti del tabacco ricevuti, su richiesta, sono messi a disposizione della Commissione. 3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su richiesta, presta e riceve assistenza dalle competenti autorita' degli altri Stati membri per verificare l'autenticita' di un prodotto del tabacco destinato al mercato nazionale di un altro Stato membro, anche condividendo eventuali campioni ottenuti in conformita' del comma 2.