Art. 7 
 
                Verifica degli IU a livello unitario 
 
  1. I fabbricanti e  gli  importatori  garantiscono  che  gli  IU  a
livello unitario siano  verificati  direttamente  dopo  essere  stati
applicati, al fine di  assicurarne  la  corretta  applicazione  e  la
leggibilita'. 
  2.  La  procedura  di  cui  al  comma 1  e'  protetta  mediante  un
dispositivo antimanomissione fornito  e  installato  da  un  soggetto
terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla
Commissione  una  dichiarazione  che  attesta  che   il   dispositivo
installato soddisfa le prescrizioni del presente decreto. 
  3. Qualora la procedura di cui al comma 1 non confermi la  corretta
applicazione e la piena leggibilita' dell'IU a  livello  unitario,  i
fabbricanti e gli importatori riapplicano l'IU a livello unitario. 
  4. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che le informazioni
registrate dal  dispositivo  antimanomissione  rimangano  disponibili
fino a nove mesi dopo la data della registrazione. 
  5. I fabbricanti  e  gli  importatori,  su  richiesta  degli  Stati
membri, forniscono pieno accesso alla registrazione del  processo  di
verifica creata dal dispositivo antimanomissione. 
  6. In deroga  ai  commi 2,  4  e  5,  l'obbligo  di  installare  un
dispositivo antimanomissione non si applica: 
    a) fino al 20 maggio 2020, ai processi di produzione  gestiti  da
operatori economici o, se applicabile, dal gruppo di  imprese  a  cui
appartengono, che hanno trattato meno di 120 milioni di IU a  livello
unitario a livello dell'Unione nel corso dell'anno civile 2019; 
    b) fino al 20 maggio 2021,  ai  processi  di  produzione  gestiti
dagli operatori economici che rientrano nella definizione di  piccole
e  medie  imprese  di  cui  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione; 
    c) ai processi di produzione completamente manuali.