Art. 7 Verifica degli IU a livello unitario 1. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che gli IU a livello unitario siano verificati direttamente dopo essere stati applicati, al fine di assicurarne la corretta applicazione e la leggibilita'. 2. La procedura di cui al comma 1 e' protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente decreto. 3. Qualora la procedura di cui al comma 1 non confermi la corretta applicazione e la piena leggibilita' dell'IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori riapplicano l'IU a livello unitario. 4. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che le informazioni registrate dal dispositivo antimanomissione rimangano disponibili fino a nove mesi dopo la data della registrazione. 5. I fabbricanti e gli importatori, su richiesta degli Stati membri, forniscono pieno accesso alla registrazione del processo di verifica creata dal dispositivo antimanomissione. 6. In deroga ai commi 2, 4 e 5, l'obbligo di installare un dispositivo antimanomissione non si applica: a) fino al 20 maggio 2020, ai processi di produzione gestiti da operatori economici o, se applicabile, dal gruppo di imprese a cui appartengono, che hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario a livello dell'Unione nel corso dell'anno civile 2019; b) fino al 20 maggio 2021, ai processi di produzione gestiti dagli operatori economici che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; c) ai processi di produzione completamente manuali.