Art. 7. Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso 1. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, di cui all'art. 4, previo assenso del Segretario generale, con riferimento specifico a quanto disposto dal presente regolamento. 2. Il differimento dell'accesso e' disposto dal competente Consigliere parlamentare direttore di Servizio o capo dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Segretario generale, anche su proposta del responsabile del procedimento di accesso, ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 2 del presente regolamento, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'attivita' amministrativa. Del differimento e' data tempestiva comunicazione al Segretario generale. 3. L'atto che dispone il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso deve rivestire forma scritta ed essere motivato. In caso di differimento, l'atto deve recarne la durata.