Art. 7. Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. 2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.