Art. 7 Utilizzo dei dati per finalita' di analisi, monitoraggio e controllo 1. Per le finalita' di analisi, monitoraggio e valutazione, nonche' per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 4, comma 14, del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, fermo restando l'art. 24 del decreto legislativo n. 147/2017, tutti i dati descritti nelle tabelle degli allegati piani tecnici sono, comunque, elaborati per essere utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forma individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in forma aggregata, definite nell'allegato 5. 2. Nelle more della piena attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, per le finalita' di cui all'art. 24, comma 11 del decreto legislativo n. 147/2017, i predetti dati, elaborati per essere utilizzati in forma individuale anonimizzata, nelle medesime modalita' di cui al comma 1, sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza. 3. Per le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari, nonche' per le attivita' di monitoraggio degli Enti di formazione, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziarie esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la Guardia di finanza, sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonche' dell'art. 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accede, attraverso il Sistema informativo del Rdc, esclusivamente ai seguenti dati: a) dati personali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 9) e lettera b); b) comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996; c) dati, eventualmente presenti relativi alle imprese, ai beneficiari del Rdc e agli enti, anche di formazione, destinatari degli incentivi; d) dati sui soggetti erogatori di servizi di assistenza intensiva cui sono corrisposti gli assegni di ricollocazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto. 4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono individuate misure atte ad assicurare che l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito del Sistema informativo del Rdc da parte della Guardia di finanza, avvenga con misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal trattamento, idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle specifiche finalita' in concreto perseguite. 5. Con riferimento alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679 presenti tra le informazioni di cui al comma 3, l'accesso e' limitato ai dati relativi alla salute dei beneficiari del Rdc ricavabili dalle prestazioni sociali erogate o contenuti nelle dichiarazioni presentate a fini ISEE ovvero nelle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro riguardo ai casi di collocamento mirato.