Art. 7. Nuove domande e finestre di finanziamento 1. In relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del FNPSA, la Direzione centrale pubblica sul sito internet del Ministero dell'interno una comunicazione per la presentazione di proposte progettuali per le tipologie di cui al comma 3, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. 2. Le domande sono presentate con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2, entro novanta giorni successivi alla data di pubblicazione della comunicazione per l'ammissione al finanziamento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio. 3. I progetti di accoglienza sono distinti nelle seguenti tipologie: a) accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati; b) accoglienza in favore di persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata; c) accoglienza di carattere ordinario, per i soggetti che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e b). 4. Ai fini della presentazione della domanda e' richiesta la seguente documentazione: a) istanza di finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere di firma; b) piano finanziario preventivo redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 12; c) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per le strutture di accoglienza, ove gia' individuate, ovvero l'impegno ad avvalersi di strutture aventi i requisiti di cui all'art. 19; d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi, dei requisiti richiesti per l'ente attuatore, ovvero l'impegno a individuare un ente attuatore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10.