(Allegato A-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
              Nuove domande e finestre di finanziamento 
 
    1. In relazione alle esigenze di accoglienza e nei  limiti  delle
risorse disponibili del FNPSA, la  Direzione  centrale  pubblica  sul
sito internet del Ministero dell'interno  una  comunicazione  per  la
presentazione di proposte progettuali per  le  tipologie  di  cui  al
comma  3,  entro  il  31  dicembre  ed  entro  il  30   giugno,   con
l'indicazione del costo massimo di  progetto  sulla  base  del  costo
medio dei progetti della rete, relativo alla specifica  tipologia  di
accoglienza. 
    2. Le domande sono presentate con le modalita' di cui all'art. 6,
comma 2, entro novanta giorni successivi alla data  di  pubblicazione
della comunicazione per l'ammissione al finanziamento con decorrenza,
rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio. 
    3.  I  progetti  di  accoglienza  sono  distinti  nelle  seguenti
tipologie: 
      a) accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati; 
      b) accoglienza in favore di persone disabili  e/o  con  disagio
mentale o psicologico e/o con  necessita'  di  assistenza  sanitaria,
sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata; 
      c) accoglienza di carattere ordinario, per i soggetti  che  non
rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e b). 
    4. Ai fini della presentazione  della  domanda  e'  richiesta  la
seguente documentazione: 
      a) istanza di finanziamento  firmata  digitalmente  dal  legale
rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere  di
firma; 
      b) piano finanziario preventivo  redatto  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 12; 
      c)  dichiarazione  attestante  la  sussistenza  dei   requisiti
richiesti per le strutture  di  accoglienza,  ove  gia'  individuate,
ovvero l'impegno ad avvalersi di strutture aventi i requisiti di  cui
all'art. 19; 
      d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione
affidata a terzi,  dei  requisiti  richiesti  per  l'ente  attuatore,
ovvero l'impegno a individuare un  ente  attuatore  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 10.