Art. 7 Messaggi autogestiti 1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento. 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4. 3. La RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed e' valutata dalla commissione con le modalita' di cui all'art. 13 del presente provvedimento. 4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che: a) e' presentata alle sedi regionali della RAI interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature; b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della giunta regionale; c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale. 5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. 6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. 7. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.