Art. 7 
 
       Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione 
            e iscrizione al Registro telematico nazionale 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito  agli  articoli  11  e  12,  devono
essere  certificate   dall'organismo   di   certificazione   di   cui
all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui  al  punto
1, dell'Allegato A, le persone  fisiche  che  intendono  svolgere  le
attivita' di cui alle seguenti lettere: 
    a)  attivita'  su  celle  frigorifero  di  autocarri  e  rimorchi
frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria e pompe di calore fisse: 
      1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o  superiori  a  5
tonnellate di CO2 equivalente a meno  che  le  apparecchiature  siano
ermeticamente sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas
fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate  di
CO2 equivalente; 
      2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
      3) installazione; 
      4) riparazione, manutenzione o assistenza; 
      5) smantellamento; 
    b) attivita' su apparecchiature  di  protezione  antincendio  che
contengono gas fluorurati a effetto serra: 
      1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas
fluorurati a  effetto  serra  in  quantita'  pari  o  superiori  a  5
tonnellate di CO2 equivalente a meno  che  le  apparecchiature  siano
ermeticamente sigillate,  etichettate  come  tali  e  contenenti  gas
fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate  di
CO2 equivalente; 
      2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
      3) installazione; 
      4) riparazione, manutenzione o assistenza; 
      5) smantellamento; 
    c) attivita' su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a
effetto serra: 
      1) installazione; 
      2) riparazione, manutenzione o assistenza; 
      3) smantellamento; 
      4) recupero; 
    d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto  serra
dalle apparecchiature fisse che li contengono. 
  2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di dieci  anni
e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro  sessanta
giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. 
  3. Le persone fisiche che intendono  conseguire  la  certificazione
per una delle attivita' di cui al comma 1 devono: 
    a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di  iscrizione
nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; 
    b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli  organismi
di certificazione accreditati e designati ai sensi  dell'articolo  5,
corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); 
    c) sostenere un esame teorico  e  pratico  basato  sui  requisiti
minimi relativi alle competenze  e  alle  conoscenze  previste  negli
allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066  e
n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data  di  iscrizione
di cui alla lettera a). 
  4. All'iscrizione nel Registro  telematico  nazionale  provvede  la
Camera di commercio competente, sulla base delle  domande  presentate
con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e  l'iscrizione  e'
condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1. 
  5. Il certificato di cui al comma 1 e'  rilasciato  a  seguito  del
superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c). 
  6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3,  lettera  c),
comporta,  previa  notifica  all'interessato,  la  cancellazione  dal
Registro telematico nazionale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per  i  riferimenti  normativi  ai  regolamenti  (UE)
          2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008 si  veda
          nelle note alle premesse.