Art. 7 Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale 1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attivita' di cui alle seguenti lettere: a) attivita' su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse: 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 3) installazione; 4) riparazione, manutenzione o assistenza; 5) smantellamento; b) attivita' su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 3) installazione; 4) riparazione, manutenzione o assistenza; 5) smantellamento; c) attivita' su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra: 1) installazione; 2) riparazione, manutenzione o assistenza; 3) smantellamento; 4) recupero; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono. 2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. 3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attivita' di cui al comma 1 devono: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell'articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a). 4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1. 5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c). 6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008 si veda nelle note alle premesse.