Art. 7 Procedura 1. La richiesta di ammissione alla garanzia e' presentate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui l'Emittente chiede di essere ammesso e quelle alle quali eventualmente sia gia' stato ammesso o per le quali abbia gia' fatto richiesta di ammissione. 2. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, : 1) la congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione; 2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza; 3) l'ammontare della garanzia; 4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6; 5) l'attestazione da parte dell'Autorita' competente della solvenza di Banca Carige, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 806/2014. 3. A seguito della comunicazione della Banca d'Italia, la richiesta di concessione della garanzia e' notificata alla Commissione europea. La garanzia puo' essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidita' nel contesto della crisi finanziaria. 4. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione all'Emittente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione. 5. L'Emittente e' tenuto a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano e' sottoposto alla Commissione europea. Non e' richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passivita' garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia. 6. L'Emittente non puo', per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia: a) distribuire dividendi; b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie; c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea; d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'.