Art. 7 
 
                              Procedura 
 
  1. La richiesta di  ammissione  alla  garanzia  e'  presentate  nel
medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro  con
modalita'  che  assicurano  la  rapidita'  e  la  riservatezza  della
comunicazione, indicando, tra l'altro, il fabbisogno  di  liquidita',
anche prospettico, della banca,  le  operazioni  di  garanzia  a  cui
l'Emittente  chiede  di  essere   ammesso   e   quelle   alle   quali
eventualmente sia gia' stato ammesso o per le quali abbia gia'  fatto
richiesta di ammissione. 
  2. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del
Tesoro, : 
    1) la congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di
liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e  della
sua patrimonializzazione; 
    2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza; 
    3) l'ammontare della garanzia; 
    4) la misura della commissione  dovuta  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 6; 
    5)  l'attestazione  da  parte  dell'Autorita'  competente   della
solvenza di Banca Carige, ai sensi  dell'articolo  18,  paragrafo  4,
lettera d), del Regolamento (UE) n. 806/2014. 
  3. A seguito della comunicazione della Banca d'Italia, la richiesta
di concessione della garanzia e' notificata alla Commissione europea.
La garanzia puo'  essere  concessa  solo  a  seguito  della  positiva
decisione   della   Commissione    europea    sulla    compatibilita'
dell'intervento  con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure  di  sostegno  alla
liquidita' nel contesto della crisi finanziaria. 
  4. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione all'Emittente e
alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita'  e  la
riservatezza della comunicazione. 
  5. L'Emittente  e'  tenuto  a  presentare,  entro  due  mesi  dalla
concessione  della  garanzia,  un  piano  di   ristrutturazione   per
confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta della  banca  a
lungo termine  senza  ricorso  al  sostegno  pubblico.  Il  piano  e'
sottoposto  alla   Commissione   europea.   Non   e'   richiesta   la
presentazione del piano  di  ristrutturazione  quando  le  passivita'
garantite sono rimborsate entro  due  mesi  dalla  concessione  della
garanzia. 
  6. L'Emittente non puo', per tutto il tempo in cui beneficia  della
garanzia: 
    a) distribuire dividendi; 
    b) effettuare pagamenti discrezionali su  strumenti  di  capitale
aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE)  del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575  del  26  giugno  2013  o  coperti  da
clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie; 
    c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1
o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di
opzioni  call,  senza  preventiva  autorizzazione  della  Commissione
europea; 
    d) acquisire nuove partecipazioni, fatte  salve  le  acquisizioni
compatibili con la normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,
ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti  e
di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'.