Art. 7 Fornitura e custodia dei materiali 1. Il Ministero, tramite le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio fornisce agli STED idonea modulistica, necessaria all'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 5, anche in formato digitale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e le misure per la conservazione e la custodia della stessa.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle note all'art. 4.