Art. 7 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. 2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.