Art. 7 
 
                         Organismi operativi 
 
  1.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e   agroalimentari
dell'Arma dei  carabinieri,  posto  alle  dipendenze  funzionali  del
Ministro, svolge i compiti di cui agli  articoli  7  e  8,  comma  2,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.   177.
Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri per la  tutela
agroalimentare  svolge  controlli  straordinari  sulla  erogazione  e
percezione di aiuti comunitari nel  settore  agroalimentare  e  della
pesca e  acquacoltura,  sulle  operazioni  di  ritiro  e  vendita  di
prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a  Paesi  in  via  di
sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici  sulla  regolare
applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi  con
l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita'  dei  prodotti
agroalimentari, nell'attivita' di  prevenzione  e  repressione  delle
frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali  compiti,
il  reparto  puo'  effettuare  accessi  e  ispezioni   amministrative
avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti  per  l'esercizio
delle proprie attivita' istituzionali. 
  2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie  di
porto, istituito presso il Ministero, ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100,  dipende  funzionalmente
dal Ministro ed esercita  funzioni  di  supporto  alle  attivita'  di
vigilanza e controllo della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  e
delle  relative  filiere  nonche'  quelle   stabilite   dal   decreto
ministeriale 1° febbraio  2010  recante  Organizzazione  del  Reparto
pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Per i riferimenti agli  articoli  7  e  8,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 27  maggio  2005,  n.  100,  recante  ulteriori
          disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca
          e dell'acquacoltura e per il potenziamento della  vigilanza
          e  del   controllo   della   pesca   marittima,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.  38,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n. 136: 
              «Art. 4. (Istituzione del reparto pesca  marittima)  1.
          Al fine di conseguire un piu' efficace e  diretto  supporto
          alle  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  della   pesca
          marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere,  e'
          istituito presso il Ministero delle  politiche  agricole  e
          forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
          Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali. Con  decreto
          interministeriale  dei  Ministri  dell'economia   e   delle
          finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa
          e  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e'   definita
          l'organizzazione del reparto medesimo. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.». 
              - Il decreto 1° febbraio 2010,  recante  organizzazione
          del Reparto pesca marittima del Corpo delle capitanerie  di
          porto e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16  giugno
          2010, n. 138.