Art. 7 
 
            Modifica all'articolo 2044 del codice civile 
 
  1. All'articolo 2044 del codice civile  sono  aggiunti,  infine,  i
seguenti commi: 
  «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo,  terzo  e  quarto,
del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto  e'
esclusa. 
  Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice  penale,
al danneggiato e' dovuta una indennita'  la  cui  misura  e'  rimessa
all'equo apprezzamento  del  giudice,  tenuto  altresi'  conto  della
gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della
condotta posta in essere dal danneggiato». 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2044  del  codice
          civile, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2044 (Legittima difesa). -  Non  e'  responsabile
          chi cagiona il danno per  legittima  difesa  di  se'  o  di
          altri. 
              Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e
          quarto, del codice penale, la  responsabilita'  di  chi  ha
          compiuto il fatto e' esclusa. 
              Nel caso di cui all'articolo  55,  secondo  comma,  del
          codice penale, al danneggiato e' dovuta una  indennita'  la
          cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento  del  giudice,
          tenuto  altresi'  conto  della  gravita',  delle  modalita'
          realizzative e del contributo causale della condotta  posta
          in essere dal danneggiato.».