Art. 7 Modifica all'articolo 2044 del codice civile 1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e' esclusa. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 2044 del codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2044 (Legittima difesa). - Non e' responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di se' o di altri. Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e' esclusa. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.».