Art. 7 
 
Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia  di
  utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli  da
  essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR 
 
  1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n.  8,
disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre  2014,  n.  161,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  il  termine  di  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle»  e
«pelliccia» e di  quelli  da  essi  derivati  o  loro  sinonimi,  nel
rispetto  della  legislazione   dell'Unione   europea   nei   settori
armonizzati e dei pertinenti principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentite  le   Commissioni
parlamentari  competenti,  che  esprimono  il  proprio  parere  entro
quaranta giorni dalla data di assegnazione dello  schema  di  decreto
legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo
puo' essere comunque adottato. 
  3. Con il medesimo  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  si
provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non piu' applicabili e
ad adottare le necessarie  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
amministrative per  le  violazioni  degli  obblighi  contenuti  nello
stesso decreto. 
  4. Lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
sottoposto alla procedura  di  informazione  prima  della  definitiva
adozione,  in  applicazione  della  direttiva  (UE)   2015/1535   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  settembre  2015,  recepita
con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223. 
  5. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate  disposizioni
correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi
da 1 a 4. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto  legislativo
di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
          prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa'  dell'informazione  (codificazione),
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241. 
              Il decreto legislativo n. 223/2017  (Adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
          ottobre 2012, sulla normazione europea  e  della  direttiva
          (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 settembre 2015, che prevede una procedura  d'informazione
          nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle  regole
          relative ai servizi della societa'  dell'informazione),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2018, n. 14.