(Convenzione-art. 7)
 
  Articolo  7  -   Organizzazioni   sportive   e   organizzatori   di
competizioni 
 
  1	Ciascuna  Parte  incoraggia  le  organizzazioni  sportive  e  gli
organizzatori  di  competizioni  a  adottare  e  attuare  regole  per
combattere la manipolazione delle competizioni sportive e principi di
buona governance relativi, tra l'altro: 
    a	alla prevenzione dei conflitti di interesse, compresi: 
      - la proibizione per le parti interessate alla competizione  di
scommettere sulle competizioni sportive alle quali partecipano; 
      -  la  proibizione  dell'abuso  o  della   divulgazione   delle
informazioni privilegiate; 
    b	il rispetto di tutte  le  obbligazioni  contrattuali  da  parte
delle organizzazioni sportive e dei loro membri affiliati; 
    c	l'obbligo  per  le  parti  interessate  alla  competizione   di
segnalare immediatamente  eventuali  attivita'  sospette,  incidenti,
incentivi o approcci che possano essere  considerati  una  violazione
delle regole contro la manipolazione delle competizioni sportive. 
  2	Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive ad  adottare
e attuare le opportune misure per garantire: 
    a	un controllo efficace  e  rafforzato  dello  svolgimento  delle
competizioni sportive esposte al rischio di manipolazione; 
    b	disposizioni in merito alla segnalazione immediata di  casi  di
attivita'  sospette  legate  alla  manipolazione  delle  competizioni
sportive alle pertinenti autorita' pubbliche o piattaforme nazionali; 
    c	meccanismi efficaci per facilitare la rivelazione di  eventuali
informazioni relative a casi effettivi o potenziali di  manipolazione
delle competizioni  sportive,  compresa  un'adeguata  protezione  per
coloro che denunciano irregolarita'; 
    d	la sensibilizzazione delle parti interessate alla competizione,
compresi i giovani  atleti,  sui  rischi  della  manipolazione  delle
competizioni sportive  e  sugli  sforzi  per  contrastarla,  mediante
educazione, formazione e diffusione di informazioni; 
    e	la designazione il piu' possibile tardiva dei funzionari per le
competizioni sportive, in particolare giudici e arbitri. 
  3	Ciascuna Parte incoraggia le sue organizzazioni sportive,  e  per
loro tramite le organizzazioni sportive internazionali, ad  applicare
sanzioni e misure disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate  e
dissuasive per la violazione delle  loro  regole  interne  contro  la
manipolazione delle competizioni sportive, in particolare  quelle  di
cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo,   e   ad   assicurare
riconoscimento e attuazione reciproci delle sanzioni imposte da altre
organizzazioni sportive, in particolare in altri paesi. 
  4	La responsabilita' disciplinare  stabilita  dalle  organizzazioni
sportive  non   esclude   la   responsabilita'   penale,   civile   o
amministrativa.