Art. 7 Norme finali e transitorie 1. I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole gia' avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali e' stato emanato dall'autorita' competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente puo' avviare le procedure di cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. 2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono definiti, i criteri tecnici per l'individuazione dei valori di fondo geochimico di cui all'allegato 2. 3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono elencati all'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente regolamento, gli oneri informativi introdotti ed eliminati per cittadini e imprese. 4. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente regolamento sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° marzo 2019 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio Il Ministro della salute Grillo Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Centinaio Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1477
Note all'art. 7: - Il testo del Titolo V della Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 180 del 2011: «Art. 7 (Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese). - 1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. (Omissis).». - Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 e' riportato nelle note alle premesse.