Art. 7 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole
gia' avviati ai sensi della disciplina  di  cui  alla  parte  quarta,
titolo V, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  non
conclusi alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento
restano  disciplinati  dalle  relative  disposizioni.  Si   intendono
conclusi i procedimenti per i quali e' stato  emanato  dall'autorita'
competente  un  decreto  di  approvazione  degli  interventi.  Per  i
procedimenti non conclusi il proponente puo' avviare le procedure  di
cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  d'intesa  con  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero  della
salute e con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento
sono definiti, i criteri tecnici per l'individuazione dei  valori  di
fondo geochimico di cui all'allegato 2. 
  3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 11  novembre
2011, n. 180, sono elencati all'allegato  5,  che  costituisce  parte
integrante del presente regolamento, gli oneri informativi introdotti
ed eliminati per cittadini e imprese. 
  4. Le integrazioni  e  le  modifiche  degli  allegati  al  presente
regolamento sono adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute e con il Ministro delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 1° marzo 2019 
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                                Costa 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Di Maio 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Grillo 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                 alimentari, forestali e del turismo 
                              Centinaio 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1477 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il testo del Titolo V della Parte Quarta  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma  1,  della
          citata legge n. 180 del 2011: 
              «Art. 7  (Riduzione  e  trasparenza  degli  adempimenti
          amministrativi a carico di cittadini e imprese). - 1.  Allo
          scopo  di  ridurre  gli  oneri  informativi   gravanti   su
          cittadini  e  imprese,   i   regolamenti   ministeriali   o
          interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a
          carattere generale  adottati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato  al  fine   di   regolare   l'esercizio   di   poteri
          autorizzatori,   concessori   o   certificatori,    nonche'
          l'accesso ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di
          benefici devono recare in allegato l'elenco  di  tutti  gli
          oneri informativi gravanti sui cittadini  e  sulle  imprese
          introdotti o eliminati con gli  atti  medesimi.  Per  onere
          informativo si intende qualunque adempimento  che  comporti
          la   raccolta,   l'elaborazione,   la   trasmissione,    la
          conservazione e la produzione di informazioni  e  documenti
          alla pubblica amministrazione. 
              (Omissis).». 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo n. 281 del 1997 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.