Art. 7 
 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
                      finanziarie e strumentali 
 
  1. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  svolge  funzioni  nelle
seguenti  aree:  studi  e   programmazione   ministeriale;   politica
finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno  finanziario  del
Ministero;  definizione  degli  indirizzi  generali  in  materia   di
gestione delle risorse umane del Ministero, di  disciplina  giuridica
ed economica del relativo  rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento  e
formazione, di relazioni sindacali e di  contrattazione;  acquisti  e
affari generali; gestione e  sviluppo  dei  sistemi  informativi  del
Ministero  e  connessione  con  i  sistemi  informativi  dei  settori
universita',  ricerca  e  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica;  innovazione   digitale   nell'amministrazione   e   nelle
istituzioni  scolastiche;  elaborazioni  statistiche  in  materia  di
istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica
e musicale; promozione  di  elaborazioni  e  di  analisi  comparative
rispetto a modelli e  sistemi  europei  e  internazionali;  cura  dei
rapporti europei e internazionali,  in  raccordo  con  le  competenti
strutture del Ministero e promozione dell'internazionalizzazione  del
sistema educativo di istruzione e  formazione  e  del  sistema  della
formazione superiore; cura dei rapporti per le materie di  competenza
del Ministero con l'Agenzia per  l'Italia  digitale;  predisposizione
della programmazione e cura  della  gestione  dei  Fondi  strutturali
europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione  delle  politiche
di coesione sociale relative a tutti  i  settori  di  competenza  del
Ministero;  predisposizione  e  attuazione  dei  programmi  operativi
nazionali  per  tutti  i  settori  di   competenza   del   Ministero;
coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli  obblighi  di
trasparenza dell'Amministrazione di cui  al  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, e  successive  modificazioni;  coordinamento  e
monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico  a
livello centrale, indirizzando l'attivita' degli uffici relazioni con
il  pubblico  a  livello   periferico;   promozione   di   eventi   e
manifestazioni,   nonche'   dell'attivita'   di    comunicazione    e
informazione istituzionale del  Ministero;  definizione,  sviluppo  e
gestione del modello di controllo di gestione; predisposizione  delle
relazioni  tecniche  ai  provvedimenti  normativi,  per   quanto   di
competenza. Il Capo del Dipartimento svolge di norma le  funzioni  di
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,
ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6  novembre  2012,  n.
190. Ove ricorrano esigenze organizzative o ragioni di  opportunita',
il Ministro puo' nominare per tali funzioni un altro dirigente  di  I
fascia dei ruoli del Ministero. 
  2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali. 
  3. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti  uffici
di livello dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il
reclutamento; 
    b)  Direzione  generale  per  le  risorse  finanziarie,  i  fondi
strutturali e i contratti; 
    c)  Direzione  generale  per  la  digitalizzazione,   i   sistemi
informativi e la statistica; 
    d)  Direzione  generale  per  la  comunicazione  e   i   rapporti
internazionali. 
  4. La Direzione generale per le risorse umane, la programmazione  e
il reclutamento, che si articola in  n.  6  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero
nei seguenti ambiti: 
    a) attuazione delle  politiche  del  personale  amministrativo  e
tecnico, dirigente e non, del Ministero; 
    b) attuazione del piano assunzionale per il  reclutamento  e  del
piano di rafforzamento amministrativo per la formazione del personale
del Ministero; 
    c) amministrazione del personale del Ministero e  adozione  delle
relative iniziative di semplificazione; 
    d) relazioni sindacali e  contrattazione  collettiva  integrativa
nazionale; 
    e)  emanazione  di  indirizzi  alle   direzioni   regionali   per
l'applicazione dei contratti  collettivi  e  la  stipula  di  accordi
decentrati; 
    f) attuazione dei programmi per la mobilita'  del  personale  del
Ministero; 
    g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo  al  personale
dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del  Ministero  e  al
personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale; 
    h) pianificazione e allocazione delle risorse umane; 
    i) gestione dei servizi generali per l'amministrazione  centrale,
ivi compresa la gestione delle biblioteche; 
    l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita'
contrattuali e  convenzionali  relative  alla  gestione  dei  servizi
generali   e   comuni   per    il    funzionamento    degli    uffici
dell'amministrazione centrale; 
    m)   gestione   contabile   delle   competenze   del    personale
amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale; 
    n) adozione di  misure  finalizzate  a  promuovere  il  benessere
organizzativo dei lavoratori del Ministero  e  a  fornire  consulenza
agli uffici scolastici  regionali  per  lo  svolgimento  di  analoghe
azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; 
    o)  trattazione  del   contenzioso   concernente   il   personale
amministrativo dirigente di seconda fascia e  il  personale  iscritto
nelle aree  funzionali  assegnato  agli  Uffici  dell'Amministrazione
centrale, nonche' del  contenzioso  relativo  sia  al  personale  con
qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima
Amministrazione centrale e presso gli  Uffici  scolastici  regionali,
sia ai dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita'  di
Uffici scolastici regionali; 
    p)  gestione  delle   attivita'   rientranti   nella   competenza
dell'Ufficio   per   i    procedimenti    disciplinari    concernenti
l'applicazione delle sanzioni disciplinari  di  maggiore  gravita'  a
carico del personale appartenente alle aree  funzionali  in  servizio
presso l'amministrazione centrale e  del  personale  dirigenziale  di
seconda fascia, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari  a  carico
del personale dirigenziale di prima fascia; 
    q)  cura   delle   attivita'   connesse   ai   procedimenti   per
responsabilita' penale,  amministrativo-contabile  e  disciplinare  a
carico del personale amministrativo dirigente  di  seconda  fascia  e
delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione  centrale,
del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in  servizio
presso la medesima Amministrazione centrale e gli  Uffici  scolastici
regionali, nonche' dei dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la
titolarita' degli Uffici scolastici regionali; 
    r) adozione delle misure di attuazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  del  Ministero  e
delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi  in  tema
di trasparenza, valutazione e merito. 
  5.  La  Direzione  generale  per  la  digitalizzazione,  i  sistemi
informativi  e  la  statistica,  che  si  articola  in  n.  6  uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) pianificazione, gestione e sviluppo  del  sistema  informativo
dell'istruzione e della formazione superiore; 
    b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
    c) svolgimento dei compiti di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo  7   marzo   2005,   n.   82,   concernente   il   codice
dell'amministrazione digitale; 
    d) progetti  e  iniziative  comuni  nell'area  dell'ICT  e  della
societa' dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni; 
    e) cura dei rapporti con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  per
quanto attiene i sistemi informativi automatizzati; 
    f)  gestione  della  rete   di   comunicazione   del   Ministero,
definizione di standard  tecnologici  per  favorire  la  cooperazione
informatica   ed   i   servizi   di   interconnessione   con    altre
amministrazioni; 
    g)  esecuzione  dei  contratti   che   afferiscono   al   sistema
informativo e alle infrastrutture di rete; 
    h) attuazione delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e
digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai
processi  connessi  all'utilizzo  del  protocollo  informatico,  alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; 
    i) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della  sicurezza  del
sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle  misure
tecniche e organizzative che soddisfino i  requisiti  previsti  dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali; 
    l) progettazione e  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a  supporto
del sistema scolastico; 
    m)  gestione  dell'Anagrafe  degli  alunni,  dell'Anagrafe  degli
studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della  ricerca,  dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica e dell'Osservatorio per la scuola  digitale,
in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura  delle  intese
per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei  soggetti  esterni,
nel rispetto della tutela della privacy; 
    n) raccordo  con  altri  enti  e  organismi  per  la  raccolta  e
diffusione  di   dati   riguardanti   il   settore   dell'istruzione,
universita' e ricerca; 
    o) concorso, in collaborazione con l'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e  di  formazione,
all'implementazione di banche dati finalizzate alla  valutazione  del
sistema  dell'istruzione  e  al  processo  di  autovalutazione  delle
istituzioni scolastiche ed educative; 
    p) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attivita'  dei
Dipartimenti e delle direzioni  generali,  relativamente  ad  aspetti
inerenti le tematiche di rispettiva competenza; 
    q)   gestione   dell'infrastruttura   del   sito    istituzionale
dell'Amministrazione; 
    r) attuazione delle linee  strategiche  per  la  digitalizzazione
delle istituzioni scolastiche; 
    s) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi a  supporto  del  sistema
scolastico e universitario; 
    t) cura dei rapporti con l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  per
quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica, in  raccordo
con la  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione; 
    u)  progettazione,  sviluppo  e  supporto  di   processi,   anche
formativi, di innovazione digitale nelle scuole e  delle  azioni  del
Piano nazionale scuola digitale; 
    v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a  favorire  e
supportare i processi di insegnamento e  apprendimento,  in  raccordo
con la  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso  la
collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore. 
  6. Nell'ambito della Direzione generale per la digitalizzazione,  i
sistemi informativi e la statistica opera il servizio  di  statistica
istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte  le  articolazioni
organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. 
  7. La Direzione  generale  per  le  risorse  finanziarie,  i  fondi
strutturali  e  i  contratti,  che  si  articola  in  n.   8   uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  attivita'  di  supporto  alla  definizione   della   politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per
il documento di economia e finanza; 
    b)  rilevazione  del   fabbisogno   finanziario   del   Ministero
avvalendosi  dei  dati  forniti  dai  Dipartimenti  e  dagli   uffici
scolastici regionali; 
    c) coordinamento dell'attivita'  di  predisposizione  del  budget
economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; 
    d) cura della predisposizione dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero, delle operazioni di variazione  e  assestamento,
della  redazione  delle  proposte   per   la   legge   di   bilancio,
dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli  organi  di
controllo  in  attuazione  delle  direttive   del   Ministro   e   in
coordinamento con i Dipartimenti; 
    e) predisposizione dei programmi di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione
alle destinazioni per essi previste; 
    f) predisposizione degli atti connessi con  l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di
costo; 
    g) coordinamento,  organizzazione  della  funzione  di  revisione
contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione  del  piano
annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile; 
    h) coordinamento dei  programmi  di  acquisizione  delle  risorse
finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento; 
    i)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei  flussi
finanziari e dell'andamento della spesa; 
    l)  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  alle   istituzioni
scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati  alla  sua
gestione; 
    m)  elaborazione  delle  istruzioni  generali  per  la   gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
    n)   attivita'    di    assistenza    tecnica    sulle    materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici; 
    o)  verifiche  amministrativo-contabili  presso  le   istituzioni
scolastiche ed educative, anche  per  il  tramite  dei  revisori  dei
conti; 
    p) cura delle procedure  amministrativo-contabili  relative  alle
attivita' strumentali, alle attivita'  contrattuali  e  convenzionali
dell'amministrazione, compresi gli eventuali affidamenti in favore di
soggetti in  house,  ad  esclusione  delle  attivita'  relative  alla
gestione dei servizi generali e comuni  per  il  funzionamento  degli
uffici dell'amministrazione centrale; 
    q)   consulenza   all'amministrazione   periferica   in   materia
contrattuale; 
    r) consulenza alle  strutture  dipartimentali  e  alle  direzioni
generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; 
    s) elaborazione del programma biennale degli acquisti di  beni  e
servizi; 
    t) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione
delle politiche di coesione sociale relative ai settori di competenza
del Ministero; 
    u) partecipazione ad  iniziative  europee  finanziate  con  fondi
finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle  politiche
di coesione sociale relative al settore istruzione; 
    v)   opportunita'   di   finanziamento   a   valere   sui   fondi
internazionali ed europei, pubblici e privati; 
    z) programmazione,  monitoraggio  e  attuazione  di  programmi  e
iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con  i  fondi
per le politiche di coesione in materia di istruzione e ricerca; 
    aa) raccordi  con  le  altre  istituzioni  europee,  nazionali  e
territoriali per il coordinamento dei programmi; 
    bb) autorita' di gestione dei programmi operativi  nazionali  del
Fondo sociale europeo e del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,
relativi alle materie di competenza del Ministero;  programmazione  e
gestione delle risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
affidate al Ministero; 
    cc) autorita' di certificazione dei Programmi operativi nazionali
del Fondo sociale europeo e dei  Programmi  operativi  nazionali  del
Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza  del
Ministero. 
  8.  La  Direzione  generale  per  la  comunicazione  e  i  rapporti
internazionali, che si articola  in  n.  5  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge, le funzioni e i compiti di spettanza del  Ministero
nei seguenti ambiti: 
    a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e  gestione
delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale,  in
conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno  2000,
n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le
strutture ministeriali competenti per materia; 
    b) relazioni istituzionali con organismi pubblici e  privati,  in
particolare con quelli operanti in materia di istruzione, universita'
e ricerca; 
    c) promozione  e  organizzazione  di  manifestazioni  ed  eventi,
nonche' di campagne informative di pubblico  interesse,  in  raccordo
con  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  con  le   strutture
ministeriali competenti per materia; 
    d)  promozione   di   iniziative   istituzionali,   attivita'   e
convenzioni  editoriali,  in  raccordo  con  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione  e  con  le  strutture  ministeriali  competenti   per
materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine
del Ministero; 
    e)    coordinamento     dei     progetti     di     comunicazione
interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione  editoriale  (anche
digitale), convegni e congressi; 
    f) gestione della rete di comunicazione del Ministero; 
    g)  elaborazione  del  programma  di  comunicazione  annuale  del
Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7  giugno  2000,  n.
150; 
    h) analisi delle  domande  di  servizi  e  prestazioni  attinenti
all'informazione  e  alla  relativa  divulgazione,  nonche'  studi  e
analisi di dati ed informazioni sulla soddisfazione dei cittadini; 
    i) gestione  dell'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  di  cui
all'articolo 8 della legge n. 150 del 2009; 
    l) gestione editoriale del sito  istituzionale,  degli  strumenti
multimediali e alla rete intranet; 
    m) cura dei rapporti con  l'Unione  europea,  con  gli  organismi
sovranazionali e con le organizzazioni internazionali, ferma restando
la  competenza  per  materia  dei  Dipartimenti  e  delle   direzioni
generali; 
    n)  coordinamento  della  partecipazione  alle  attivita'   degli
organismi  europei  internazionali  e  degli   incontri   a   livello
sovranazionale; 
    o) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali,  in
raccordo con le strutture ministeriali competenti per materia; 
    p)   promozione   dell'attuazione   delle   convenzioni,    delle
raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali; 
    q) esame, in raccordo con gli Uffici competenti e gli  Uffici  di
diretta collaborazione, dei Protocolli di intesa e delle convenzioni,
ivi inclusi quelli proposti dalle articolazioni periferiche,  nonche'
monitoraggio dell'attuazione degli stessi. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150 si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          6 novembre 2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265. 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
                7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». 
              (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
          recante  «Norme   in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge  23  ottobre
          1992, n. 421», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 1993, n. 42. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
                «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale  e
          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le   Linee   guida.   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica
          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e
          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                  a)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                  b) indirizzo e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                  c)  indirizzo,  pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1; 
                  d) accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                  e)   analisi   periodica   della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                  f)    cooperazione     alla     revisione     della
          riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di  cui  alla
          lettera e); 
                  g) indirizzo, coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                  h) progettazione e coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                  i)   promozione    delle    iniziative    attinenti
          l'attuazione delle direttive impartite dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione e le tecnologie; 
                  j) pianificazione e coordinamento del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-bis; 
                  j-bis)   pianificazione   e   coordinamento   degli
          acquisti di soluzioni e sistemi informatici,  telematici  e
          di   telecomunicazione   al   fine   di    garantirne    la
          compatibilita' con gli obiettivi di attuazione  dell'agenda
          digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel  piano
          triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera b). 
                1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
                1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
                1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma   2.   Ricevuta   la
          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,
          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi
          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in
          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il
          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente
          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna
          amministrazione. 
                1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
                1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
                1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies
          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma
          anche in forma associata.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  recante  «Norme  sul
          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988, n.  400»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: 
                «Art. 3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso  le
          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende
          autonome sono istituiti uffici di  statistica,  posti  alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT. 
                2. Gli  uffici  di  statistica  sono  ordinati  anche
          secondo  le  esigenze   di   carattere   tecnico   indicate
          dall'ISTAT. Ad ogni ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o
          funzionario designato dal Ministro competente,  sentito  il
          presidente dell'ISTAT. 
                3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme  di
          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
                4. Gli uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
          ,   anche   il    coordinamento,    il    collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
                5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.
          17.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 giugno
          2000,  n.  150,  recante  «Disciplina  delle  attivita'  di
          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche
          amministrazioni», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          giugno 2000, n. 136: 
                «Art.  11  (Programmi  di  comunicazione).  -  1.  In
          conformita' a quanto previsto dal  capo  I  della  presente
          legge e dall'art. 12 del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dalle
          direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, le amministrazioni statali elaborano  annualmente
          il  programma  delle  iniziative   di   comunicazione   che
          intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo  dei
          progetti di cui all'art. 13, sulla base  delle  indicazioni
          metodologiche  del  Dipartimento   per   l'informazione   e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Il
          programma e' trasmesso entro il mese di  novembre  di  ogni
          anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di  comunicazione
          non  previste  dal  programma  possono  essere  promosse  e
          realizzate soltanto per particolari e contingenti  esigenze
          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente
          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
                2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il
          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in
          particolare a: 
                  a) svolgere funzioni di centro  di  orientamento  e
          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della
          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il
          Dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi
          alle amministrazioni che ne facciano richiesta; 
                  b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza  dei
          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le
          amministrazioni; 
                  c)  stipulare,  con  i   concessionari   di   spazi
          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i
          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,
          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.».