Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2019. 
  2.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  seguito  elencate   e'
differita come specificato: 
  a) l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3, si applicano  a  decorrere
dalla  data  di  applicazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2018/1212 del 3 settembre 2018; 
  b) l'articolo 3, comma 1, si applica alle relazioni sulla  politica
di  remunerazione  e  sui  compensi  corrisposti  da  pubblicare   in
occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019; 
  c) l'articolo 3, comma 4, si applica alle assemblee il  cui  avviso
di convocazione sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
  d) l'articolo 3, comma 2, si applica decorso un  anno  dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 
  3. Le disposizioni di  attuazione  previste  dal  presente  decreto
legislativo sono adottate entro centottanta giorni dalla  data  della
sua entrata in vigore ad eccezione di quelle richiamate dal comma  2,
lettera  a),  del  presente  articolo   che   sono   adottate   entro
ventiquattro mesi dall'adozione  degli  atti  di  esecuzione  di  cui
all'articolo 3-bis, paragrafo 8, all'articolo 3-ter, paragrafo  6,  e
all'articolo 3-quater, paragrafo 3, della  direttiva  2007/36/CE.  Le
disposizioni  di  attuazione  emanate  ai  sensi  delle  disposizioni
sostituite o abrogate dal presente decreto legislativo sono  abrogate
dalla data di  entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni  nelle
corrispondenti materie. Fino a tale data  esse  continuano  a  essere
applicate. 
  4. La disciplina prevista dalla direttiva 2007/36/CE in materia  di
identificazione degli azionisti, trasmissione  delle  informazioni  e
agevolazione dell'esercizio dei diritti, come recepita  dal  presente
decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, si applica  agli
intermediari dell'Unione europea o di Paesi terzi nella misura in cui
sui conti  da  essi  tenuti  siano  registrate  azioni  ammesse  alla
negoziazione in un mercato regolamentato emesse da societa' che hanno
la loro sede legale in Italia. Ai sensi dell'articolo 3-septies della
direttiva  2007/36/CE,  la  Consob  e'  l'autorita'   competente   ad
informare la Commissione europea in merito a sostanziali  difficolta'
pratiche nell'applicazione di tali disposizioni e delle altre di  cui
al Capo I-bis della citata direttiva o in caso di mancata  osservanza
delle medesime da parte di intermediari dell'Unione europea o  di  un
Paese terzo. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  del  regolamento  di
          esecuzione  (UE)  2018/1212,  si  veda  nelle   note   alle
          premesse. 
              - La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa all'esercizio di  alcuni  diritti  degli
          azionisti di societa' quotate e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          14 luglio 2007, n. L 184.