Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 maggio 2019 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2236
Note all'art. 7: - Il testo del Capo IV del Titolo I, Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 2. - Il testo del Titolo III-bis, Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti".