Art. 7 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata  in  vigore
dello stesso,  presenta  all'autorita'  competente  un  aggiornamento
della  comunicazione  effettuata  ai  sensi   dell'articolo   216   o
un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV,
del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo  III-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 15 maggio 2019 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2236 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il testo del Capo IV del Titolo I, Parte Quarta,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note all'articolo 2. 
              - Il testo del Titolo III-bis, Parte Quarta, del citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: "Incenerimento e
          coincenerimento dei rifiuti".