Art. 7 
 
Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale  in  materia  di
                costrizione o induzione al matrimonio 
 
  1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente: 
  «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). -  Chiunque,
con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio
o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
  La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque,   approfittando   delle
condizioni  di  vulnerabilita'  o  di  inferiorita'  psichica  o   di
necessita' di una  persona,  con  abuso  delle  relazioni  familiari,
domestiche, lavorative o  dell'autorita'  derivante  dall'affidamento
della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza
o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. 
  La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore
di anni diciotto. 
  La pena e' da due a sette  anni  di  reclusione  se  i  fatti  sono
commessi in danno di un minore di anni quattordici. 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando  il
fatto e' commesso all'estero da cittadino  italiano  o  da  straniero
residente in Italia ovvero  in  danno  di  cittadino  italiano  o  di
straniero residente in Italia».