Art. 7 Direzione generale per il commercio internazionale 1. La Direzione generale per il commercio internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione di indirizzi e negoziazione delle proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione; b) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi; c) attivita' funzionali all'accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri; d) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, anti sovvenzione, clausole di salvaguardia); e) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e della United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), nonche' rapporti con le altre istituzioni economiche e finanziarie internazionali per gli ambiti di competenza; f) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attivita' di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione; g) attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993»; h) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo; programmazione e gestione dell'attivita' di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 30 della legge n. 164/2014; i) supporto tecnico alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; segreteria tecnica della V Commissione permanente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; l) esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relative all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera t) del presente decreto; m) organizzazione e coordinamento delle missioni di sistema e per la promozione degli scambi commerciali; n) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi organismi e meccanismi, quali tavoli e business forum, bilaterali di consultazione intergovernativa; o) azioni a tutela del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprieta' intellettuale; p) partecipazione alla gestione ed alla divulgazione dei programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi; q) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche; r) gestione delle attivita' e dei progetti di facilitazione del commercio internazionale, anche attraverso l'indirizzo del Comitato nazionale sulla Trade Facilitation presieduto dal direttore generale; s) stipula e gestione di accordi ed intese per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale con: regioni, anche tramite il coordinamento dell'attivita' degli Sportelli regionali di cui alla legge 31 marzo 2005, n. 56; associazioni ed enti pubblici e privati rappresentativi di categorie, di sistemi, di cluster o di filiere, di universita' e parchi scientifici e tecnologici; t) crediti all'esportazione e relative attivita' di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con la societa' per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE S.p.a.); u) rapporti con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni; gestione ed attivita' di indirizzo e controllo del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, dei Fondi di Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; v) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che a vario titolo operano nel commercio estero, anche avvalendosi degli strumenti finanziari istituiti dall'Unione europea; z) attivita' funzionale alla facilitazione dell'attrazione di investimenti esteri diretti in Italia e di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero; aa) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; bb) supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125. 2. Presso la Direzione generale operano: a) il Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221; b) il Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia dell'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 3. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico: a) presiede il Comitato di indirizzo e rendicontazione per l'amministrazione del Fondo unico di Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) presiede il Comitato agevolazioni per quanto concerne i Fondi di cui alla legge n. 394 del 1981 e alla legge n. 295 del 1973; c) e' membro del Comitato di monitoraggio del fondo a copertura delle garanzie dello Stato del portafoglio SACE istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014; d) e' membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221; e) e' membro del Comitato della politica commerciale, di cui all'articolo 207, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in qualita' di rappresentante titolare.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»: «Art. 4. - (Omissis). 61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui (157). Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». - Si riporta il testo dell'art. 30, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»: «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti). - 1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti; d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio enogastronomico italiano; f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche' delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher; l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunita' di investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia. 3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f). 3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. 4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei voucher. 5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono definiti: a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) i risultati attesi; c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. 8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti. 9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di cui al presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.»: «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici). - (Omissis). 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.». - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18, del citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 95: «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici). - (Omissis). 18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.». - Per i riferimenti alla legge 31 marzo 2005, n. 56, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni: «Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero». - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane»: «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.». - Si riporta il titolo della legge 28 maggio 1973, n. 295: «Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 932, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: «932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.». - Si riporta il titolo della legge 1° luglio 1970, n. 518: «Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero». - Si riporta il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»: «Art. 15 (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo). - 1. E' istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attivita' di cui all'art. 4 nonche' la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo. 2. Il CICS e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne e' vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Sulla base delle finalita' e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attivita' di CPS. 4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilita', rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'art. 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse gia' stanziate a tale fine. 5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'art. 17. 6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia. 7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non puo' in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. 8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attivita' del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 20. 10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»: «Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso l'Autorita' competente e' istituito un Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. 2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni individuali nei casi previsti dal presente decreto. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. 3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed e' composto dal direttore generale competente per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dello sviluppo economico. 4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ne' rimborsi spese, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'Autorita' competente, in sede di rilascio della Licenza Zero di cui all'art. 8 ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate professionalita' tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorita', puo' avvalersi di tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice uso. 5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede dell'Autorita' competente che ne cura la segreteria e predispone il risultato dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione per il relativo parere del Comitato. 6. Il Comitato e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed e' rinnovato ogni cinque anni. 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le altre amministrazioni di cui al comma 3, sono disciplinate le modalita' di funzionamento del Comitato.». - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito ,con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»: «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis). 7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.». - Si riporta il testo dell'art. 207, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «3. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'art. 218, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinche' gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione. Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.».