(Trattato di Estradizione-art. 7)
 
                             ARTICOLO 7 
 
           Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 
 
  1. La richiesta di estradizione e' formulata  in  originale  e  per
iscritto e deve contenere quanto segue,  nel  suo  corpo  o  in  atti
allegati: 
       a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; 
       b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita',  la
professione, il domicilio o la residenza della persona  richiesta,  i
dati del documento di  identificazione  ed  ogni  altra  informazione
utile ad identificare tale persona o a  determinare  dove  si  trovi,
nonche', se disponibili, i  dati  segnaletici,  le  fotografie  e  le
impronte digitali della stessa; 
       c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il  quale
l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione  della  data  e
del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione
giuridica; 
       d) il testo delle disposizioni di legge applicabili,  comprese
le norme sulla procedibilita', sulla prescrizione e  sulla  pena  che
puo' essere inflitta; 
       e) il testo delle disposizioni di legge  che  conferiscono  la
giurisdizione allo Stato  Richiedente,  nel  caso  in  cui  il  reato
oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori  dal
territorio di questo Stato. 
  2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1. del presente  Articolo,
la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: 
       a)  dalla  copia  autentica  dell'ordine  di  arresto   emesso
dall'Autorita'  competente  dello  Stato   Richiedente,   quando   la
richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; 
       b)  dalla  copia  autentica   della   sentenza   esecutiva   e
dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la richiesta ha  lo
scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della  persona
richiesta. 
  3. La richiesta di estradizione e gli altri  documenti  a  sostegno
presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti  paragrafi
1 e 2 sono sottoscritti o  sigillati  ufficialmente  dalle  Autorita'
competenti  dello  Stato  Richiedente  e  sono   accompagnati   dalla
traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.