Art. 7 
 
                    Modificazioni all'articolo 8 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, la parola «compresi»  e'  sostituita  dalle  seguenti  parole:
«compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla  base
dei  singoli  PEI  di  ogni  bambina  e  bambino,  alunna  o  alunno,
studentessa  o  studente,  e,   nel   rispetto   del   principio   di
accomodamento ragionevole, per». 
 
          Note all'art. 7: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  8  (Piano  per  l'inclusione).  -  1.   Ciascuna
          istituzione scolastica, nell'ambito della  definizione  del
          Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano
          per l'inclusione che definisce le modalita' per  l'utilizzo
          coordinato delle risorse, compreso  l'utilizzo  complessivo
          delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni
          bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente,
          e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole,
          per il superamento delle barriere  e  l'individuazione  dei
          facilitatori  del  contesto  di  riferimento  nonche'   per
          progettare e programmare gli  interventi  di  miglioramento
          della qualita' dell'inclusione scolastica. 
              2. Il Piano per  l'inclusione  e'  attuato  nei  limiti
          delle   risorse   finanziarie,    umane    e    strumentali
          disponibili.».