Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di ISEE 1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 4-sexies (Termini di validita' della dichiarazione sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."».