Art. 7 
 
 
               Disposizioni urgenti in materia di ISEE 
 
  1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  4-sexies   (Termini   di   validita'   della   dichiarazione
sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. A decorrere dal 1°  gennaio  2020,  la  DSU  ha  validita'  dal
momento della  presentazione  fino  al  successivo  31  dicembre.  In
ciascun anno,  a  decorrere  dal  2020,  all'inizio  del  periodo  di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora  vi  sia  convenienza  per  il  nucleo  familiare,   mediante
modalita' estensive dell'ISEE corrente da  individuarsi  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze."».