Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 17 del  codice  della  giustizia  contabile  -
               Decisione su questioni di giurisdizione 
 
  1. All'articolo  17  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  le  parole  «sono  fatti  salvi  gli   effetti
processuali e sostanziali della domanda se il processo e'  riassunto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  fatti  salvi  gli  effetti
processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta»
e le parole  «,  entro  il  termine  perentorio  di  tre  mesi  dalla
comunicazione  del  passaggio  in  giudicato  della  sentenza»   sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di  tre  mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza»; 
    b) al comma 4, le parole «ferme  restando  le  preclusioni  e  le
decadenze intervenute, sono fatti salvi  gli  effetti  processuali  e
sostanziali della domanda,» sono soppresse  e  dopo  le  parole  «nel
termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni
unite» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le preclusioni  e
le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali  e
processuali  che  la  domanda  avrebbe  prodotto  se   proposta   fin
dall'instaurazione del primo giudizio»; 
    c) al comma 7, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile,  per  la
dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso  della
parte interessata si applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 78.»; 
    d)  al  comma  8,  le  parole  «Nei  giudizi  di  responsabilita'
patrimoniale  amministrativa  di  danno,»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «Nei giudizi di responsabilita'  amministrativa  per  danno
all'erario,», le parole «entro sei mesi dal  passaggio  in  giudicato
della sentenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi  dal
passaggio in giudicato della pronuncia» e dopo il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «In tal caso, ferme restando le  preclusioni  e
le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali  e
processuali  che  la  domanda  avrebbe  prodotto  se   proposta   fin
dall'instaurazione del primo giudizio.»; 
    e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per
danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore  del
giudice contabile, i soggetti indicati  dall'articolo  52,  comma  1,
trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque  entro  un
mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale  della  Corte  dei
conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6. 
      8-ter. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  2,  se  il  pubblico
ministero notifica l'invito a dedurre di cui  all'articolo  67  entro
tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme  restando
le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti  salvi
gli effetti sostanziali e processuali della domanda.» 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta l'articolo 17 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 17 (Decisione su questioni di giurisdizione). -
          1.  Il  giudice  contabile,  quando  declina   la   propria
          giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che  ne  e'
          fornito. 
                2. Quando la giurisdizione e' declinata  dal  giudice
          contabile in favore di altro giudice,  o  viceversa,  ferme
          restando le preclusioni e le  decadenze  intervenute,  sono
          fatti salvi gli effetti  processuali  e  sostanziali  della
          domanda se la medesima e'  riproposta  innanzi  al  giudice
          indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro
          il  termine  perentorio  di  tre  mesi  dal  passaggio   in
          giudicato della sentenza. 
                3. Quando il giudizio e'  tempestivamente  riproposto
          davanti al  giudice  contabile,  quest'ultimo,  alla  prima
          udienza, puo' sollevare anche  d'ufficio  il  conflitto  di
          giurisdizione. 
                4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro
          giudice  le  sezioni  unite  della  Corte  di   cassazione,
          investite della questione di  giurisdizione,  attribuiscono
          quest'ultima  al  giudice  contabile,  se  il  giudizio  e'
          riproposto dalla parte che vi ha interesse nel  termine  di
          tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle  sezioni
          unite e  ferme  restando  le  preclusioni  e  le  decadenze
          intervenute, sono fatti salvi  gli  effetti  sostanziali  e
          processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin
          dall'instaurazione del primo giudizio. 
                5. Nei giudizi riproposti, il giudice,  con  riguardo
          alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la
          rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano
          i presupposti. 
                6.  Nel  giudizio  riproposto  davanti   al   giudice
          contabile,  le  prove  raccolte  nel  processo  davanti  al
          giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come
          argomenti di prova. 
                7. Le misure  cautelari  perdono  la  loro  efficacia
          trenta giorni dopo la pubblicazione del  provvedimento  che
          dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le  ha
          emanate. Le parti possono riproporre le  domande  cautelari
          al giudice munito di giurisdizione. Nel caso di difetto  di
          giurisdizione del giudice contabile, per  la  dichiarazione
          di inefficacia della  misura  cautelare  su  ricorso  della
          parte interessata si applica  la  disposizione  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 78. 
                8. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa  per
          danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata  dal
          giudice contabile, ovvero quando  le  sezioni  unite  della
          Corte  di  cassazione,   investite   della   questione   di
          giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione  del
          giudice contabile, l'amministrazione danneggiata  ripropone
          la causa dinanzi al giudice che e' munito di  giurisdizione
          entro tre mesi dal passaggio in giudicato della  pronuncia.
          In tal caso, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze
          intervenute, sono fatti salvi  gli  effetti  sostanziali  e
          processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin
          dall'instaurazione  del  primo   giudizio.   Nel   giudizio
          riproposto davanti al giudice munito di  giurisdizione,  le
          prove raccolte nel processo davanti  al  giudice  privo  di
          giurisdizione possono essere  valutate  come  argomenti  di
          prova. 
                8-bis. Nei giudizi nei quali si  controverte  su  una
          pretesa per danno all'erario, quando  la  giurisdizione  e'
          declinata in  favore  del  giudice  contabile,  i  soggetti
          indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa
          sentenza senza ritardo, e  comunque  entro  un  mese  dalla
          pubblicazione, al procuratore  regionale  della  Corte  dei
          conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52,  comma
          6. 
                8-ter. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  2,  se  il
          pubblico ministero  notifica  l'invito  a  dedurre  di  cui
          all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio  in  giudicato
          della pronuncia  e  ferme  restando  le  preclusioni  e  le
          decadenze  intervenute,  sono  comunque  fatti  salvi   gli
          effetti sostanziali e processuali della domanda.».