Art. 7 
 
               Attribuzioni degli uffici di vigilanza 
 
  1. Agli uffici di  cui  all'articolo  6  sono  attribuite,  in  via
esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13,  commi
1-bis e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli
uffici di vigilanza, oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  4  del
presente decreto: 
    a) svolgono attivita' di vigilanza presso le rispettive strutture
del Ministero dell'interno e presso quelle di  cui  all'articolo  13,
comma 3, del decreto  legislativo  n.  81  del  2008  finalizzate  al
controllo dell'osservanza della normativa  in  materia  di  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    b)  effettuano  rilievi  tecnici  e  ambientali   per   attivita'
istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali  destinati  a
luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree
riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici
e biologici; 
    c) ricevono, dai rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza,
le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di  prevenzione
degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori  nei  luoghi  di
lavoro; 
    d) svolgono attivita' statistico epidemiologica per i profili  di
specifica competenza; 
    e) sentono, ove possibile, in occasione di visite o verifiche, le
osservazioni formulate  dai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la
sicurezza. 
  2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati
e decisi da due  commissioni  mediche  composte  di  tre  membri,  in
possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo  38
del  decreto  legislativo   n.   81   del   2008,   individuate   con
provvedimento,  rispettivamente,  del  Capo  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza per il personale in servizio  nelle  strutture  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per
il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello
stesso articolo 1, comma 2. Ai componenti di tali commissioni non  e'
corrisposto  alcun  gettone  di  presenza,  indennita'  o  emolumento
comunque denominato. 
  3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini
analitiche  e  verifiche  tecniche  per  accertare  compiutamente  le
condizioni di salubrita' e di  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro
ovvero  per  decidere  i  ricorsi  avverso  i  giudizi   del   medico
competente, le strutture di cui ai commi l e 2,  ove  non  dispongano
delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto  previsto
dalle disposizioni vigenti, sulla  base  di  idonea  motivazione,  di
personale tecnico esterno all'Amministrazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art.  13,  commi  1-bis  e  3,  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  v.  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica  v.  nelle
          note alle premesse): 
              «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente).  -
          1.  Per  svolgere  le  funzioni  di  medico  competente  e'
          necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
                a) specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in
          medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
                b) docenza in  medicina  del  lavoro  o  in  medicina
          preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in  tossicologia
          industriale o in  igiene  industriale  o  in  fisiologia  e
          igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 
                c) autorizzazione di  cui  all'art.  55  del  decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
                d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
          in medicina legale; 
                d-bis)  con  esclusivo  riferimento  al   ruolo   dei
          sanitari  delle   Forze   Armate,   compresa   l'Arma   dei
          carabinieri, della Polizia di  Stato  e  della  Guardia  di
          Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
          lavoro per almeno quattro anni. 
              2. I medici in possesso dei titoli di cui al  comma  1,
          lettera d), sono tenuti  a  frequentare  appositi  percorsi
          formativi universitari da definire con apposito decreto del
          Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto  con
          il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali. I soggetti di cui al precedente periodo  i  quali,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino  di
          avere svolto tali attivita' per almeno  un  anno  nell'arco
          dei tre anni anteriori all'entrata in vigore  del  presente
          decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le  medesime
          funzioni. A tal fine sono tenuti a  produrre  alla  Regione
          attestazione   del    datore    di    lavoro    comprovante
          l'espletamento di tale attivita'. 
              3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di   medico
          competente e' altresi' necessario partecipare al  programma
          di educazione continua in medicina  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  19  giugno  1999,   n.   229,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  a  partire  dal  programma
          triennale successivo all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma
          triennale  dovranno  essere  conseguiti  nella  misura  non
          inferiore al 70  per  cento  del  totale  nella  disciplina
          «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. 
              4. I medici in possesso dei titoli e dei  requisiti  di
          cui al presente  articolo  sono  iscritti  nell'elenco  dei
          medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali.».