Art. 7 
 
 
Contrasto alle  frodi  nel  settore  degli  idrocarburi  e  di  altri
                              prodotti 
 
  1. Al fine di contrastare  il  mancato  pagamento  dell'accisa  sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili  per  riscaldamento  e
tutelare la salute pubblica contrastando  l'utilizzo  fraudolento  di
taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi,  al  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
      "Art. 7-bis (Disposizioni particolari per la circolazione degli
oli lubrificanti e di altri specifici prodotti).  -  1.  Fatto  salvo
quanto previsto,  in  materia  di  circolazione,  dalle  disposizioni
doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di  cui  ai
codici NC da 2710 19  81  a  2710  19  99  circolano  nel  territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo,  con  la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo  a  ciascun
trasferimento   dei   suddetti   prodotti,   emesso    dal    sistema
informatizzato  dell'Agenzia  dogane  e  monopoli  e  annotato  sulla
prescritta documentazione di trasporto. 
      2. Il codice di cui al comma  1  e'  richiesto  telematicamente
all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti
all'introduzione dei prodotti nel  territorio  nazionale  e  comunque
almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa: 
  a) per i prodotti di cui al presente articolo,  provenienti  da  un
altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere  immessi
in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua  la
prima immissione in consumo; 
  b) per i prodotti di cui al presente articolo,  provenienti  da  un
altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano  destinati  ad
essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente  dei
prodotti stessi. 
      3. Nella richiesta  di  cui  al  comma  2  sono  riportati,  in
particolare, i dati identificativi del mittente  e  del  destinatario
dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei
medesimi,  il  luogo  in  cui  i  prodotti  saranno  introdotti   nel
territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi
utilizzati per il loro trasferimento,  l'itinerario  che  il  veicolo
seguira' nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di cui
al comma 2, lettera b), il luogo in  cui  i  prodotti  lasceranno  il
medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita. 
      4.  Il  codice  di  cui  al  comma  1,   emesso   dal   sistema
informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, e' annotato, prima che
la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale  abbia  inizio,
sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i  prodotti.  A
tal fine il soggetto  nazionale  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti. 
      5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui
al  presente  articolo  si  intende  regolarmente  conclusa  con   la
comunicazione telematica all'Agenzia dogane e monopoli, dell'avvenuta
presa in carico dei prodotti, che il soggetto  di  cui  al  comma  2,
lettera a) invia entro le 24 ore successive alla  medesima  presa  in
carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma
2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei  prodotti
di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa  con  la
validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio  delle
dogane di uscita, di cui al comma 3. 
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei  casi
di indisponibilita' o  malfunzionamento  del  sistema  informatizzato
dell'Agenzia dogane e monopoli e all'individuazione  degli  ulteriori
elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2. 
      7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   trovano
applicazione anche per le preparazioni  lubrificanti  rientranti  nel
codice NC 3403, qualora  le  stesse  siano  trasportate  sfuse  o  in
contenitori di capacita' superiore a 20 litri."; 
    b) all'articolo 40, comma 3, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: "Salvo che  venga  fornita  prova  contraria,  si  configura
altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,
la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in
assenza  della  preventiva  emissione   del   Codice   di   riscontro
amministrativo di cui  al  medesimo  articolo  7-bis;  ugualmente  si
considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,  la
predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma
3 del medesimo articolo 7-bis risultanti  non  veritieri  ovvero  che
avvenga senza che sia stata eseguita,  da  parte  dell'Ufficio  delle
dogane di uscita, la validazione del predetto codice  a  causa  della
mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.". 
  2. I dati relativi alla circolazione degli oli  lubrificanti  e  di
altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono  resi
accessibili,  con  modalita'  da  indicare   nel   decreto   di   cui
all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico,  alla  Guardia
di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni amministrative  e  penali,  approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione
anche per  i  prodotti,  da  individuare  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  che,  in   relazione   alle   loro
caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti
per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. 
  4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.  Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a  decorrere
dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di  pubblicazione
del predetto decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6.