Art. 7 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8  del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto
  serra 
 
  1. L'operatore  di  apparecchiature  fisse  di  refrigerazione,  di
condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unita'  di
refrigerazione   di   autocarri   e    rimorchi    frigorifero,    di
apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati  a
effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione  antincendio  e
di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche  non
in possesso del certificato di cui all'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica,  n.  146  del  2018,  ovvero,  nei  casi
applicabili, di quello di cui all'articolo 13 dello  stesso  decreto,
nell'attivita'  di  recupero  di  gas   fluorurati   dalle   predette
apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al  fine
di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a
100.000,00 euro. 
  2. L'impresa che utilizza un contenitore  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 2, del  Regolamento  (UE)  n.  517/2014,  che  prima  dello
smaltimento del contenitore non provvede affinche' i  gas  fluorurati
ivi  contenuti  siano  recuperati,  al   fine   di   assicurarne   il
riciclaggio, la rigenerazione o  la  distruzione, e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria  da  7.000,00  euro  a  100.000,00
euro. 
  3. Le imprese che svolgono attivita' di recupero dei gas fluorurati
dagli impianti di condizionamento d'aria dei  veicoli  a  motore  che
rientrano nel campo di applicazione della  direttiva  2006/40/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione
dell'attivita' di ricarica che non comporta preventivo  o  successivo
recupero dei gas fluorurati dagli  impianti  stessi,  avvalendosi  di
personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma
1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  146  del  2018,
ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello  stesso  decreto,  sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00  euro  a
100.000,00 euro. 
  4.  Sono  fatte  salve  le  sanzioni  previste  per   il   corretto
smaltimento di prodotti ed apparecchiature  come  disciplinato  dalla
normativa in materia di rifiuti  di  cui  al  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Per il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 146  del  2018  si  veda
          nelle note all'art. 3. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018: 
              «Art.  9  (Persone  fisiche  soggette  all'obbligo   di
          attestazione   e   iscrizione   al   Registro    telematico
          nazionale). - 1. Fatto salvo quanto stabilito all'art.  12,
          le persone fisiche che svolgono l'attivita' di recupero  di
          gas  fluorurati  a  effetto   serra   dagli   impianti   di
          condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel
          campo  d'applicazione  della  direttiva  2006/40/CE  devono
          essere  in  possesso  di  un  attestato  rilasciato  da  un
          organismo di attestazione della formazione. 
              2.  Le  persone  fisiche   che   intendono   conseguire
          l'attestato per svolgere l'attivita'  di  cui  al  comma  1
          devono: 
                a) presentare, per via telematica, una  richiesta  di
          iscrizione nelle apposite sezioni del  Registro  telematico
          nazionale; 
                b) presentare richiesta di attestazione ad uno  degli
          organismi di cui all'art. 6, corredata dalla  richiesta  di
          cui alla lettera a); 
                c) completare  un  corso  di  formazione  basato  sui
          requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze
          previste nell'allegato del regolamento  (CE)  n.  307/2008,
          entro il termine di otto mesi dalla data di  iscrizione  di
          cui alla lettera a). 
              3. All'iscrizione  nel  Registro  telematico  nazionale
          provvede la Camera  di  commercio  competente,  sulla  base
          delle domande presentate con le modalita' di  cui  all'art.
          15, comma 4, e l'iscrizione e'  condizione  necessaria  per
          ottenere l'attestato di cui al comma 1. 
              4. L'attestato di cui al comma 1 e'  rilasciato,  entro
          dieci giorni lavorativi  dalla  conclusione  del  corso  di
          formazione di cui al comma 2, lettera c). 
              5. Il mancato rispetto dei termini di cui al  comma  2,
          lettera c), comporta, previa notifica  all'interessato,  la
          cancellazione dal Registro telematico nazionale.». 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.