(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
      Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 
 
    1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge,  nel
rispetto  delle  procedure  stabilite  dalla  legge  e  dal  presente
C.C.N.L., tra la delegazione sindacale, come individuata al  comma  3
lettera  a)  e  b),  e  la  delegazione  di  parte  datoriale,   come
individuata al comma 4. 
    2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge  a  livello
di singola azienda o ente («contrattazione  integrativa  aziendale»).
La aziende sono tenute ad  attivare  la  contrattazione  integrativa,
secondo le modalita' ed i tempi previsti dall'art. 8  (Contrattazione
collettiva integrativa: tempi e procedure), al fine di adottare,  nel
quadro della massima trasparenza dei ruoli  e  della  responsabilita'
delle parti, scelte condivise nelle materie  alla  stessa  demandate,
anche nell'ottica di  conseguire  il  miglioramento  qualitativo  dei
servizi e dei livelli assistenziali. 
    3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
aziendale sono: 
      a) le RSA di cui all'art. 42, comma 2 del  decreto  legislativo
n.  165/2001,  fino  a  quando  non  sara'  definita  una  disciplina
contrattuale nazionale sulla rappresentanza sindacale  dei  dirigenti
della presente  area,  in  coerenza  con  la  natura  delle  funzioni
dirigenziali; 
      b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.. 
    4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui  e'
individuato il  presidente,  sono  designati  dall'organo  competente
secondo i rispettivi ordinamenti. 
    5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale: 
      a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili  per  la
contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di  utilizzo  dei
fondi di cui agli  articoli  94  (Fondo  per  la  retribuzione  degli
incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e  96  (Fondo
per la retribuzione delle condizioni di lavoro); 
      b) i criteri generali  per  le  modalita'  di  attribuzione  ai
dirigenti della retribuzione di risultato correlata alla  performance
organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto all'art.
93 (Retribuzione  di  risultato  e  relativa  differenziazione)  e  i
criteri di cui all'art. 93, commi 8 e 9, (Retribuzione di risultato e
relativa differenziazione) nonche' l'art. 95, comma 10, (Fondo per la
retribuzione di risultato); 
      c)  l'attribuzione  di  trattamenti  accessori  per   i   quali
specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; 
      d) i criteri generali  per  la  definizione  dell'atto  di  cui
all'art. 114, comma 1, (Attivita'  libero-professionale  intramuraria
dei dirigenti) per la disciplina  e  l'organizzazione  dell'attivita'
libero  professionale  intramuraria   dei   dirigenti   nonche'   per
l'attribuzione dei relativi proventi ai  dirigenti  interessati  (ivi
incluso il personale di cui all'art. 116, comma 2,  lett.i)  (Criteri
generali per la formazione delle tariffe  e  per  l'attribuzione  dei
proventi)   e   il   personale   dirigenziale   degli   altri   ruoli
professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 116, comma 3,
(Criteri  generali  per   la   formazione   delle   tariffe   e   per
l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle  linee  di  indirizzo
regionali; 
      e)   l'eventuale   elevazione   dell'indennita'    di    pronta
disponibilita' con onere a carico del Fondo di cui all'art. 96 (Fondo
per la retribuzione delle condizioni di lavoro); 
      f) l'eventuale elevazione dell'indennita'  di  lavoro  notturno
con onere a carico del  Fondo  di  cui  all'art.  96  (Fondo  per  la
retribuzione delle condizioni di lavoro); 
      g) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati da ciascuna giornata di  sciopero,  ai  sensi
della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche  ed  integrazioni,
secondo quanto previsto dall'accordo  sulle  norme  di  garanzia  dei
servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale, anche per
quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla  contrattazione
integrativa; 
      h)  i  criteri  per  l'individuazione  di  fasce  temporali  di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita al fine di conseguire una
maggiore  conciliazione  fra  vita  lavorativa  e   vita   familiare,
compatibilmente con le esigenze di funzionalita' dei servizi; 
      i)   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita' delle  innovazioni  inerenti  all'organizzazione  di
servizi; 
      j) i criteri generali per l'attivazione dei  piani  di  welfare
integrativo di cui all'art. 80-bis (Welfare integrativo); 
      k)  elevazione  del  contingente  complessivo  dei  rapporti  a
impegno ridotto ai sensi dell'art. 110, comma 6, (Accesso al rapporto
di lavoro con impegno orario ridotto). 
    6.  Ai  sensi  dell'art.  40,  comma  3-quinquies   del   decreto
legislativo  n.  165/2001  i  contratti  collettivi  integrativi  non
possono essere in contrasto con i vincoli e con i  limiti  risultanti
dai contratti collettivi nazionali o  che  disciplinano  materie  non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano
oneri non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione  annuale  e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di  violazione  dei
vincoli e dei  limiti  di  competenza  imposti  dalla  contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi  degli  articoli  1339  e
1419, secondo comma, del codice civile.