Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente C.C.N.L., tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 3 lettera a) e b), e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola azienda o ente («contrattazione integrativa aziendale»). La aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalita' ed i tempi previsti dall'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e della responsabilita' delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell'ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali. 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono: a) le RSA di cui all'art. 42, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, fino a quando non sara' definita una disciplina contrattuale nazionale sulla rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.. 4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo dei fondi di cui agli articoli 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); b) i criteri generali per le modalita' di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto all'art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) e i criteri di cui all'art. 93, commi 8 e 9, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) nonche' l'art. 95, comma 10, (Fondo per la retribuzione di risultato); c) l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; d) i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 114, comma 1, (Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti nonche' per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso il personale di cui all'art. 116, comma 2, lett.i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 116, comma 3, (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali; e) l'eventuale elevazione dell'indennita' di pronta disponibilita' con onere a carico del Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); f) l'eventuale elevazione dell'indennita' di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); g) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati da ciascuna giornata di sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione integrativa; h) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare, compatibilmente con le esigenze di funzionalita' dei servizi; i) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni inerenti all'organizzazione di servizi; j) i criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo di cui all'art. 80-bis (Welfare integrativo); k) elevazione del contingente complessivo dei rapporti a impegno ridotto ai sensi dell'art. 110, comma 6, (Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto). 6. Ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001 i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.