Art. 7 
 
    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma  di  contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica,  caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che
l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce  servizio  di
interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare
rigore ai principi  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza
di genere e dell'apertura alle diverse  forze  politiche  assicurando
all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle  modalita'
di svolgimento della campagna referendaria e precisamente: 
    a) quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del
referendum le posizioni dei diversi  soggetti  politici  impegnati  a
favore o contro il quesito referendario devono  essere  rappresentate
in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e
nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per  l'emittente  la
liberta' di  commento  e  critica  che,  in  chiara  distinzione  tra
informazione e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto  delle
persone; 
    b) fatto salvo il criterio di cui alla precedente lettera a), nei
programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi
oggetto   del   referendum,   assicurando   la   chiarezza    e    la
comprensibilita' dei temi in discussione. Qualora in detti  programmi
assuma carattere rilevante l'esposizione di  opinioni  e  valutazioni
politiche  riconducibili  ai  temi  del  referendum,  dovra'   essere
complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la
presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o
contrari al quesito referendario. 
  3. Nel periodo  di  cui  al  comma  2,  in  qualunque  trasmissione
radiotelevisiva diversa da quelle di  comunicazione  politica  e  dai
messaggi politici autogestiti, e' vietato  fornire,  anche  in  forma
indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. 
  4. I direttori dei programmi, registi, conduttori e  ospiti  devono
attenersi ad un comportamento corretto  e  imparziale,  tale  da  non
influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le  libere  scelte
degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o
di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario.  I
telegiornali   devono   garantire,   insieme   con   la   completezza
dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista.
Fermo il rispetto della liberta' editoriale di  ciascuna  testata,  i
direttori, i conduttori,  i  giornalisti  devono  orientare  la  loro
attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico  criterio
quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate
e fondate, con il massimo della chiarezza affinche'  gli  utenti  non
siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire  specifici
orientamenti alla testata.