Art. 7 Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle modalita' di svolgimento della campagna referendaria e precisamente: a) quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del referendum le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone; b) fatto salvo il criterio di cui alla precedente lettera a), nei programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del referendum, dovra' essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario. 3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. 4. I direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista. Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinche' gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata.