Art. 7 
 
Proroga di termini in materia di beni  e  attivita'  culturali  e  di
               turismo nonche' di personale scolastico 
 
  1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112,  le  parole  «entro  l'esercizio  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'esercizio 2020». ((Ai fini del risanamento  e  del
rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo,
a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020
a  ciascuna  fondazione  lirico-sinfonica   non   dotata   di   forma
organizzativa speciale non puo' avere un valore percentuale superiore
o inferiore del  10  percento  rispetto  alla  media  aritmetica  dei
contributi  ricevuti  dalla  medesima   fondazione   nei   tre   anni
precedenti. 
  1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del  decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020».)) 
  2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi  nonche'»
sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»; 
  b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»; 
  c) dopo il quinto periodo, e' inserito  il  seguente:  «Per  l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
((di 1.200.000)) euro, a valere  sulle  proprie  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
  3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole «fino al 31  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»; 
  ((b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per  l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
di  500.000  euro,  a  valere  sulle  proprie   risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. E'  assegnato  un  contributo  di
200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 al  complesso  conventuale  di  San  Felice  per  il
completamento  delle  opere  di  manutenzione  straordinaria   e   di
adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
  3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono  sostituite
dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».)) 
  4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per  ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2022»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso. 
  ((4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: 
  «5-quater. Il contingente di  cinque  esperti  della  struttura  di
supporto al Direttore generale di progetto, di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un
esperto in mobilita' e  trasporti  e  da  un  esperto  in  tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel
bilancio del Parco archeologico di Pompei».)) 
  5.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
  6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020»; 
  b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per
ciascuno degli anni 2019 e 2020»; 
  c) dopo le parole  «29  luglio  2014,  n.  106»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  fermo  restando  il  limite   della   durata   massima
complessiva di trentasei mesi, anche non  consecutivi,  dei  medesimi
contratti». 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante  ((corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)). 
  8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e  2022
e 6 milioni di euro per l'anno 2020. ((A decorrere dall'anno 2020  e'
altresi' autorizzata la spesa corrente di 500.000  euro  annui.  Agli
oneri derivanti dal primo periodo si provvede: 
  a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo; 
  b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno  2020,mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo.».)) 
  9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni  2017,
2018 e 2019» sono inserite le seguenti: ((«e di  2  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020»)); 
  b) il secondo periodo e' soppresso. 
  10. Le modalita' di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui
all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
determinati con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo da adottare, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
((Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui  a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  diparte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, le parole: «31 dicembre 2017» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2020». 
  10-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  608,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 1  milione
di euro per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  10-quater.  Al  fine  di  rafforzare  l'azione  di  tutela   e   di
valorizzazione del patrimonio  culturale,  nel  rispetto  dei  limiti
delle dotazioni  organiche  nonche'  delle  facolta'  e  dei  vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente,  il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  puo'  coprire,  per
l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali  delle
aree II e III dovute a intervenute  rinunce  da  parte  di  personale
inquadrato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  342,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  verificatesi  prima  del  completamento  del
periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo  nazionale
di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni,  a  vario
titolo, del rapporto di  lavoro  instaurato  tra  i  dipendenti  gia'
inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge  n.
145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il  turismo,  mediante  lo  scorrimento  delle   graduatorie   uniche
nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio,
rispettivamente, all'area II e all'area III,  assumendo  i  candidati
collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie. 
  10-quinquies. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 335, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  e'  rifinanziata
nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  10-sexies.  A  decorrere   dall'anno   scolastico   2020/2021,   e'
autorizzata la trasformazione da tempo parziale  a  tempo  pieno  del
rapporto di  lavoro  dei  553  assistenti  amministrativi  e  tecnici
assunti nell'anno scolastico  2018/2019  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 619 a 621, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  e  non
rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla  trasformazione
del rapporto di lavoro prevista dall'articolo  1,  comma  738,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione  di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma  e'  disposta  nel  limite   di   spesa
complessiva  di  personale  previsto   dal   comma   10-septies.   E'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del  personale
assistente amministrativo e tecnico. 
  10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies  si  provvede
nei limiti di spesa di 3 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  di  9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al  relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  10-octies. Al fine di  migliorare  la  qualificazione  dei  servizi
scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire
l'inclusione degli alunni  e  delle  alunne  con  disabilita'  grave,
l'organico del personale docente di cui  all'articolo  1,  comma  64,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato, con  riferimento
alla scuola secondaria di secondo grado, in misura  corrispondente  a
una maggiore spesa di personale pari a  6,387  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a  23,915
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il  decreto  di
cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del  2015  i
nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla  base  dei  seguenti
parametri e principi: 
  a) ripartizione delle risorse  tra  le  regioni  tenuto  conto  del
numero di classi con un numero di iscritti  superiore  a  22  unita',
ridotte a  20  unita'  in  presenza  di  un  alunno  o  studente  con
disabilita' grave certificata; 
  b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con  riguardo
agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica. 
  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies  pari  a  6,387
milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per  l'anno
2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,  si
provvede: 
  a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni
di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a
23,915 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746milioni
di  euro  per  l'anno   2022,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»; 
  b) all'articolo 3: 
  1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
  2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
  c) all'articolo 4, comma 1, le parole:  «per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2020». 
  10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro
350.000  per  l'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  10-duodecies. Il contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma  385,
lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in  favore  della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale  dei
Lincei e' prorogato per l'anno 2020. 
  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies,  pari  a
euro 250.000 per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  10-quaterdecies. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro  il  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020». 
  10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di  ampliare  l'accesso
ai prodotti editoriali da parte di  tutte  le  categorie  deboli,  in
particolare delle persone con disabilita'  visiva,  anche  attraverso
eventi di sensibilizzazione,  ricerca  sull'accessibilita'  digitale,
corsi di formazione e  attivita'  di  consulenza,  e'  prorogato  per
l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della  Fondazione
Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti  del  presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo  11  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento
          delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  e  il  rilancio   del
          sistema nazionale musicale  di  eccellenza).  -  1.  -  13.
          (Omissis) 
                14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
          sia stato presentato  o  non  sia  approvato  un  piano  di
          risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2,  ovvero
          che  non  raggiungano  il  pareggio  economico   e,   entro
          l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale  e
          finanziario   sono    poste    in    liquidazione    coatta
          amministrativa. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'articolo  24
          del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24 (Misure  urgenti  per  il  patrimonio  e  le
          attivita' culturali e turistiche). - 1. - 3. (Omissis) 
                3-bis. Al fine di garantire il  consolidamento  e  la
          stabilizzazione del  risanamento  economico-finanziario  di
          cui al comma 1, nonche'  di  prevenire  il  verificarsi  di
          ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio  nel
          settore, con uno o piu' regolamenti da adottare,  entro  il
          30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, il  Governo
          provvede, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  alla  revisione  dell'assetto  ordinamentale   e
          organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di  cui  alla
          legge  11  novembre  2003,  n.  310,  anche  modificando  o
          abrogando le disposizioni legislative vigenti  in  materia,
          secondo i seguenti criteri e principi: 
                  a)  individuazione  di  modelli   organizzativi   e
          gestionali  efficaci,  idonei  a  garantire  la  stabilita'
          economico-finanziaria; 
                  b) individuazione dei requisiti che  devono  essere
          posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del
          31 dicembre 2020, al fine dell'inquadramento di tali  enti,
          alternativamente,  come  "fondazione  lirico-sinfonica"   o
          "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione  delle
          modalita'  di  organizzazione,  gestione  e  funzionamento,
          secondo principi di efficienza,  efficacia,  sostenibilita'
          economica e valorizzazione della qualita'; 
                  c) previsione, tra i requisiti di cui alla  lettera
          b),   anche   della   dimostrazione   del    raggiungimento
          dell'equilibrio economico-finanziario, della  capacita'  di
          autofinanziamento e di reperimento  di  risorse  private  a
          sostegno dell'attivita', della realizzazione di  un  numero
          adeguato di  produzioni  e  coproduzioni,  del  livello  di
          internazionalizzazione, della specificita' nella  storia  e
          nella cultura operistica e sinfonica italiana; 
                  d) definizione delle modalita' attraverso le  quali
          viene  accertato  il  possesso  dei  requisiti  e  disposta
          l'attribuzione della qualifica conseguente; 
                  e)  previsione  che,  nell'attuazione   di   quanto
          previsto alla lettera b),  l'eventuale  mantenimento  della
          partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme  e
          nei  limiti  stabiliti  dalla  legislazione   vigente   con
          riferimento agli enti di  cui  al  decreto  legislativo  29
          giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre  2003,
          n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle
          fondazioni lirico-sinfoniche. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo dei commi 346 e 347 dell'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «346. Al fine di governare e di gestire il  ruolo  di
          «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il  2019,
          al comune di Matera non si applicano, fino al  31  dicembre
          2019, le norme di contenimento delle spese  per  l'acquisto
          di beni e di servizi nonche', fino  al  31  dicembre  2020,
          quelle limitative delle assunzioni di personale, con  forme
          contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente
          necessario  allo  svolgimento  dell'evento.  Fino   al   31
          dicembre 2020, il comune  di  Matera  puo'  autorizzare  la
          corresponsione al personale non  dirigenziale  direttamente
          impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel
          limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di
          compensi   per   prestazioni   di   lavoro    straordinario
          effettivamente rese, oltre i limiti previsti  dall'articolo
          14  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   del
          personale del comparto 'Regioni-Autonomie  locali'  del  1º
          aprile 1999, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  81
          alla Gazzetta Ufficiale  n.  95  del  24  aprile  1999.  E'
          altresi'  consentita  l'instaurazione  di  un  rapporto  di
          lavoro  dirigenziale   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga
          alle percentuali ivi previste. Le spese di cui al  presente
          comma non concorrono alla definizione dell'ammontare  della
          riduzione della spesa di personale ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 557, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di  cui
          al presente comma,  in  favore  del  comune  di  Matera  e'
          autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016  e  di
          1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal  2017  al  2019.
          Per l'anno 2020 il comune di Matera  puo'  provvedere,  nel
          limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a  valere  sulle
          proprie  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente. 
                347. Per consentire  il  completamento  del  restauro
          urbanistico ambientale dei rioni Sassi e  del  prospiciente
          altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5
          e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771,  e'  autorizzata
          la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
          2017, 2018 e 2019. Alle spese relative al personale assunto
          con contratto a tempo determinato ai  fini  dell'attuazione
          del  presente  comma,  fermo  restando  il  rispetto  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica  previsti  per  gli   enti
          territoriali, fino al 31 dicembre 2020 non si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni  in
          materia di  contenimento  della  spesa  di  personale.  Per
          l'anno 2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite
          massimo di spesa di 500.000 euro, a  valere  sulle  proprie
          risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.  E'
          assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno  2020  e
          di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022  al
          complesso conventuale di San Felice  per  il  completamento
          delle opere di manutenzione straordinaria e di  adeguamento
          impiantistico. All'onere derivante dal  periodo  precedente
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 355 dell'articolo 1 della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla  data
          di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato
          il piano di risanamento,  ai  sensi  dell'articolo  11  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  sono
          tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun
          esercizio, e  del  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
          finanziario, entro  l'esercizio  finanziario  2020,  previa
          integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, del piano di  risanamento  per
          il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento  e'
          approvato  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   La   mancata
          presentazione dell'integrazione del piano  nel  termine  di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma  determina  la
          sospensione      dell'erogazione      alle       fondazioni
          lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere  sul
          Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30  aprile
          1985, n. 163. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti  per  la
          tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura
          e il rilancio del turismo), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 2 (Misure urgenti per la semplificazione  delle
          procedure  di  gara  e  altri  interventi  urgenti  per  la
          realizzazione  del  Grande  Progetto  Pompei).  -  1.  Agli
          affidamenti di contratti in attuazione del Grande  Progetto
          Pompei,  approvato  dalla  Commissione   europea   con   la
          Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si  applicano,
          al  fine  di  accelerare  l'attuazione   degli   interventi
          previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti
          del protocollo di legalita'  stipulato  con  la  competente
          prefettura-ufficio territoriale del Governo: 
                  a) nell'esercizio dei propri poteri,  il  Direttore
          generale di  progetto  assicura  che  siano  in  ogni  caso
          osservate  le   seguenti   disposizioni   in   materia   di
          affidamento dei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture: 
                    1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione
          relativo ai lavori, ai servizi  e  alle  forniture  che  la
          stazione appaltante intende affidare; 
                    2)   redazione,   entro   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1),  sulla  base
          delle  richieste  pervenute   dalle   imprese   interessate
          all'assegnazione dei contratti che abbiano i  requisiti  di
          qualificazione necessari, di un elenco formato  sulla  base
          del  criterio  della  data  di  ricezione   delle   domande
          presentate dalle imprese aventi titolo; 
                    3)  formulazione,   da   parte   della   stazione
          appaltante,  degli   inviti   a   presentare   offerte   di
          assegnazione   dei   contratti   alle   imprese    iscritte
          nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine  di
          iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo; 
                    4) utilizzazione, in sede di  aggiudicazione  dei
          lavori,  servizi  e  forniture  affidati   dalla   stazione
          appaltante, in luogo del criterio del massimo  ribasso,  in
          via facoltativa, del criterio  dell'offerta  economicamente
          piu' vantaggiosa o della media; 
                    5) esclusione dall'elenco di  cui  al  numero  2)
          dell'impresa che non abbia risposto  all'invito  rivolto  a
          presentare offerte di assegnazione dei contratti; 
                    6) possibilita' di rivolgere a  ciascuna  impresa
          inviti successivi  al  primo,  solo  dopo  che  sono  state
          invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui
          al numero 2); 
                  b)  la  soglia  per  il  ricorso   alla   procedura
          negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163, e successive modificazioni, e' elevata a  1,5  milioni
          di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della
          procedura negoziata, le lettere di invito,  l'elenco  e  il
          dettaglio  delle  offerte  e  l'esito   della   gara   dopo
          l'aggiudicazione  sono   resi   pubblici   nei   siti   web
          istituzionali della relativa Soprintendenza  e  del  Grande
          Progetto Pompei; 
                  c) in deroga alla  disposizione  dell'articolo  48,
          comma 2, del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
          decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore  generale
          di progetto procede all'aggiudicazione  dell'appalto  anche
          ove l'aggiudicatario non abbia provveduto  a  fornire,  nei
          termini di legge,  la  prova  del  possesso  dei  requisiti
          dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
          cui l'aggiudicatario non  provveda  neppure  nell'ulteriore
          termine, non  superiore  a  quindici  giorni,  a  tal  fine
          assegnatogli  dal  Direttore  generale   di   progetto   il
          contratto   di   appalto    e'    risolto    di    diritto,
          l'amministrazione applica le sanzioni di  cui  all'articolo
          48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  163  del  2006   e   procede   ad
          aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; 
                  c-bis)  la  misura   della   garanzia   a   corredo
          dell'offerta  prevista  dall'articolo  75  del  Codice  dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del
          2006, e successive modificazioni, e' aumentata  dal  2  per
          cento al 5 per cento; 
                  d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza  di
          cui all'articolo 11, comma 12,  del  Codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo  n.  163  del  2006,
          anche durante il termine dilatorio e quello di  sospensione
          obbligatoria del termine per la stipulazione del  contratto
          di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo  articolo,  atteso
          che  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in  deroga
          alle  disposizioni  dell'articolo  153  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207,  la
          consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la  stipula
          del contratto con l'aggiudicatario,  sotto  le  riserve  di
          legge; 
                  e) il Direttore generale di progetto puo'  revocare
          in qualunque momento il responsabile unico del procedimento
          al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e  di
          superare difficolta' operative che siano insorte nel  corso
          della realizzazione degli stessi; puo' altresi'  attribuire
          le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai
          componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5; 
                  f); 
                  g); 
                  h)  in  deroga  all'articolo  112  del  Codice  dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12  aprile
          2006, n. 163, nonche'  alle  disposizioni  contenute  nella
          Parte II, Titolo II, Capo II  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei  progetti
          e'  sostituita  da  un'attestazione  di  rispondenza  degli
          elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo  93,
          commi 1 e 2, del predetto Codice, ove  richiesti,  e  della
          loro conformita' alla  normativa  vigente,  rilasciata  dal
          Direttore generale di progetto. 
                2. Il comando presso  la  struttura  di  supporto  al
          Direttore generale di progetto e  presso  l'Unita'  «Grande
          Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo  1,
          commi 2 e 5,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,
          n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad  altri  atti
          autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. 
                3. Al comma 5 dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          «Con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un  Comitato
          di gestione con il compito di  approvare,  ai  sensi  degli
          articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni,  entro  12  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la proposta presentata dal Direttore  generale  di
          progetto, di cui al comma 6, di un "Piano  strategico"  per
          lo sviluppo delle aree comprese nel piano  di  gestione  di
          cui al comma 4.»; 
                  b) al quarto periodo, le parole: «svolge  anche  le
          funzioni di «Conferenza di servizi  permanente,  ed»,  sono
          soppresse; 
                  c) il quinto e sesto periodo  sono  sostituiti  dai
          seguenti: «L'approvazione del piano da parte  del  Comitato
          di gestione produce gli effetti previsti  dall'articolo  34
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2,  comma  203,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e  sostituisce  ogni  altro
          adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione
          o atto di assenso comunque  denominato  necessario  per  la
          realizzazione degli interventi approvati.». 
                3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
          agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n.  112,  le  parole:  «L'Unita',  su
          proposta del direttore generale  di  progetto,  approva  un
          piano   strategico»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «L'Unita',  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   dal
          direttore   generale   di   progetto,   redige   un   piano
          strategico». 
                4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma  7,
          del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
                5. Per accelerare la progettazione  degli  interventi
          previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
          rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso
          la Soprintendenza  Speciale  per  i  Beni  archeologici  di
          Pompei,  Ercolano  e  Stabia,  una  segreteria  tecnica  di
          progettazione  composta  da  non  piu'  di  20  unita'   di
          personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
          ai limiti finanziari previsti dalla  legislazione  vigente,
          incarichi di  collaborazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
          la durata massima di trentasei mesi,  entro  il  limite  di
          spesa di 900.000 euro annui,  per  la  partecipazione  alle
          attivita' progettuali e  di  supporto  al  Grande  Progetto
          Pompei, secondo le  esigenze  e  i  criteri  stabiliti  dal
          Direttore   generale   di   progetto   d'intesa   con    il
          Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di  Pompei,
          Ercolano e Stabia. 
                5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire
          i procedimenti amministrativi e la necessita' di  garantire
          l'effettivita'   e   l'efficacia   dei   controlli,   anche
          preventivi,  il  Direttore   generale   di   progetto,   in
          considerazione del rilevante impatto  del  Grande  Progetto
          Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla  legge  6
          novembre 2012, n. 190, adotta  un  piano  di  gestione  dei
          rischi e di prevenzione della  corruzione  e  individua  un
          responsabile di comprovata esperienza  e  professionalita',
          anche scelto tra i membri della segreteria tecnica  di  cui
          al comma 5, deputato all'attuazione e  alla  vigilanza  sul
          funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tutela   e   la
          valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
          limitrofe attraverso le  modalita'  operative  adottate  in
          attuazione del  Grande  Progetto  Pompei,  approvato  dalla
          Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
          marzo 2012, lo svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore
          generale  di   progetto   di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  e
          successive modificazioni, nonche' le attivita'  dell'Unita'
          "Grande Pompei", del  vice  direttore  generale  vicario  e
          della struttura di supporto ivi previste,  sono  assicurati
          fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa  pari
          a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni  dal  2017  al
          2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della
          Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. 
                5-quater. Il  contingente  di  cinque  esperti  della
          struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre 2013,  n.  112,  e'  integrato  da  un  esperto  in
          mobilita'  e  trasporti  e  da  un  esperto  in  tecnologie
          digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Agli  oneri
          derivanti dal presente comma,  nel  limite  complessivo  di
          150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,  si
          provvede a valere sulle risorse  disponibili  sul  bilancio
          del Parco archeologico di Pompei. 
                6. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 5, nel limite massimo  di  400.000  euro  per  l'anno
          2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul  bilancio
          della Soprintendenza Speciale per i  Beni  archeologici  di
          Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel  limite  di
          500.000 euro, si provvede  ai  sensi  dell'articolo  17.  A
          decorrere dall'anno 2016, nel  limite  massimo  di  900.000
          euro annui, si fa fronte con  le  risorse  disponibili  sul
          bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano
          e Stabia.» 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  11-bis
          del   decreto   legislativo   12   maggio   2016,   n.   90
          (Completamento della riforma della struttura  del  bilancio
          dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
          legge 31 dicembre 2009,  n.  196),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 11-bis (Apertura, in  via  transitoria  per  le
          amministrazioni  dotate  di  fondi  scorta,   di   un'unica
          contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione
          del fondo scorta). - 1. (Omissis) 
                2.  Considerata  la  necessita'  di  completare   gli
          interventi  per  la  sicurezza  del  patrimonio   culturale
          realizzati  dal  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali in conseguenza degli eventi sismici  verificatisi
          a far data dal 24 agosto  2016,  le  contabilita'  speciali
          intestate ai  Segretariati  regionali  di  Abruzzo,  Lazio,
          Marche e  Umbria  sono  mantenute  in  essere  fino  al  31
          dicembre 2020 limitatamente  alla  gestione  delle  risorse
          finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle  messe  a
          disposizione dal Dipartimento della protezione civile della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse
          dalle precedenti, giacenti su dette  contabilita'  speciali
          al 31 dicembre 2018, si realizzano,  secondo  le  modalita'
          previste dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  8  febbraio  2017,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 91  del  19  aprile  2017,  le  procedure  ivi
          previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato
          ed eventuale riassegnazione allo stato  di  previsione  del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero
          da'  conto  degli  importi  che  saranno  mantenuti   nelle
          contabilita' speciali, mediante  opportuna  documentazione,
          nella comunicazione di cui all'articolo  1,  comma  4,  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri.
          Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate
          ai Segretariati  regionali  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria, le disponibilita' residue sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello   Stato.   Per   eventuali   ulteriori
          interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le
          stesse  possono  essere   riassegnate   per   le   medesime
          finalita', in tutto o in parte, allo  stato  di  previsione
          del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  anche
          secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire
          che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo
          utilizzo, sulla contabilita' speciale della  Soprintendenza
          speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 343 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «343. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di
          rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al
          pubblico,  di  miglioramento  e  di   potenziamento   degli
          interventi di tutela, vigilanza e ispezione,  protezione  e
          conservazione nonche' valorizzazione dei beni culturali  in
          gestione, e' consentita la  proroga  fino  al  31  dicembre
          2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno
          degli anni 2019 e 2020, dei contratti a  tempo  determinato
          stipulati dagli istituti e luoghi della  cultura  ai  sensi
          dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, fermo  restando  il  limite  della  durata  massima
          complessiva di trentasei mesi, anche non  consecutivi,  dei
          medesimi contratti. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 310 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «310. Per  la  realizzazione  del  Piano  per  l'arte
          contemporanea di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio
          2001, n. 29, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 2  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2021 e 2022 e 6
          milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2020
          e' altresi' autorizzata la spesa corrente di  500.000  euro
          annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede: 
                  a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo; 
                  b)  quanto  a  500.000  euro  annui   a   decorrere
          dall'anno  2020,mediante  corrispondente  riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e
          per il turismo. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 627 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  232  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «627. Nello stato di  previsione  del  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito
          il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato
          alla promozione di eventi, feste e attivita'  nonche'  alla
          valorizzazione   dei   beni   culturali    attraverso    la
          rievocazione storica, con una dotazione  di  2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2017,  2018  e  2019  e  di  2
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.» 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
          Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Reti d'impresa, "Zone  a  burocrazia  zero",
          Distretti  turistici,  nautica  da  diporto).  -  1.  -  4.
          (Omissis) 
                5. Nei territori di cui al comma 4, la  delimitazione
          dei Distretti e' effettuata, entro  il  31  dicembre  2020,
          dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   con   i   Comuni
          interessati,  previa  conferenza   di   servizi,   che   e'
          obbligatoriamente  indetta  se  richiesta  da  imprese  del
          settore turistico che operano nei  medesimi  territori.  Il
          relativo procedimento si  intende  concluso  favorevolmente
          per gli interessati  se  l'amministrazione  competente  non
          comunica all'interessato, nel  termine  di  novanta  giorni
          dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 608 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 145 del 2018: 
                «608. Al fine di sostenere il settore  dei  festival,
          cori e bande e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro
          per l'anno 2019. Con apposito bando  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali sono stabiliti i termini,  le
          modalita' e la procedura per l'individuazione dei  soggetti
          e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e  per  il
          riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite  di
          spesa di cui al primo periodo.» 
              Si riporta il testo del comma 371 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 160 del 2019: 
                «371.  Per  la   promozione,   il   sostegno   e   la
          valorizzazione  delle  bande  musicali  e'   istituito   un
          apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di  euro
          annui per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  da
          iscrivere nello stato di previsione  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo. Con decreto
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   si
          provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo.» 
              Si riporta il testo del comma 342 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 145 del 2018: 
                «342. In considerazione dell'esigenza  di  rafforzare
          l'azione  di  tutela  e   valorizzazione   del   patrimonio
          culturale,  nel  rispetto  dei   limiti   delle   dotazioni
          organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli assunzionali
          previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e
          le attivita' culturali puo' coprire, per  l'anno  2019,  le
          proprie carenze  di  personale  nei  profili  professionali
          delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel
          limite massimo del 50 per cento delle facolta' assunzionali
          per  l'anno  2019  come  accertate  con  il   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          i candidati che, nelle procedure selettive interne  per  il
          passaggio rispettivamente all'Area II e  all'Area  III  con
          graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio  2010,  si
          sono collocati  nelle  graduatorie  medesime  in  posizione
          utile in base al numero di posti  previsto  dai  rispettivi
          bandi per la cui  copertura  dei  posti  e'  stata  indetta
          ciascuna procedura.» 
              Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 205 del 2017: 
                «335. E' autorizzata la spesa  di  350.000  euro  per
          ciascuno degli  anni  2019  e  2020  per  il  finanziamento
          dell'istituzione culturale  denominata  Accademia  Vivarium
          novum, con sede  in  Frascati.  Il  contributo  di  cui  al
          presente comma e' finalizzato a garantire il  funzionamento
          e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione  e  di
          divulgazione  nel  campo   delle   discipline   umanistiche
          dell'istituzione,   di   rilevante   interesse    pubblico.
          L'Accademia  trasmette  al  Ministro  dei  beni   e   delle
          attivita'  culturali  e   del   turismo   e   al   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
          31 gennaio di ciascun anno,  una  relazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei  contributi
          pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai  contributi
          statali e  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al
          presente comma. Entro il 15 febbraio di  ciascun  anno,  il
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca trasmettono la relazione di cui  al  terzo  periodo
          alle Camere.» 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   619   a   621
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «619. Al fine di assicurare la regolare  prosecuzione
          del  servizio  scolastico,  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  indice  entro  il   28
          febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui
          finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere  dall'anno
          scolastico  2018/2019,  del  personale  che  alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge  e'  titolare  di
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          stipulati con le istituzioni scolastiche statali  ai  sensi
          dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3  maggio
          1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e  di  funzioni
          assimilabili   a    quelli    propri    degli    assistenti
          amministrativi e tecnici.  Il  bando  definisce  requisiti,
          modalita' e termini per la partecipazione  alla  selezione.
          Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono  nell'ambito
          dell'organico del  personale  assistente  amministrativo  e
          tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  fermo  restando  quanto
          disposto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge   23
          dicembre 2014, n. 190, a valere sui  posti  accantonati  in
          attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori
          sono assunti anche a tempo  parziale,  nei  limiti  di  una
          maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni  di  euro
          nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2019. I rapporti instaurati a tempo  parziale  non  possono
          essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel  numero
          di ore se non in presenza di risorse certe e stabili. 
                620. Per lo svolgimento della procedura selettiva  di
          cui al comma 619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel
          2018. 
                621. All'onere derivante  dall'attuazione  dei  commi
          619 e 620 si provvede mediante corrispondente riduzione del
          Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
          cui all'articolo 1, comma  601,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296.» 
              Si riporta il testo del comma 738 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 145 del 2018: 
                «738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,  e'
          autorizzata la trasformazione da  tempo  parziale  a  tempo
          pieno   del   rapporto   di   lavoro    degli    assistenti
          amministrativi  e  tecnici  assunti  nell'anno   scolastico
          2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi  da  619  a  621,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione  di
          cui al primo periodo e' disposta nel limite di una spesa di
          personale complessiva, tenuto conto  anche  degli  stipendi
          gia' in godimento, non superiore a  quella  autorizzata  ai
          sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n.  205
          del 2017,  a  tale  scopo  avvalendosi  della  quota  dello
          stanziamento non utilizzata per i  fini  ivi  previsti.  E'
          corrispondentemente incrementata la dotazione organica  del
          personale assistente amministrativo e tecnico.» 
              Si riporta il testo dei commi 64 e 202 dell'articolo  1
          della legge 13 luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
                «64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  con
          cadenza    triennale,    con    decreti    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive  modificazioni,  e  comunque  nel  limite
          massimo di cui al  comma  201  del  presente  articolo,  e'
          determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.» 
                «202. E'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.» 
              Si riporta il testo del comma 634 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «634. Per gli interventi previsti dai commi da 622  a
          633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la  spesa
          di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007.» 
              Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 3, commi
          3 e 5, 4, comma 1, della legge 29  dicembre  2017,  n.  226
          (Istituzione  dell'anno  ovidiano  e   celebrazione   della
          ricorrenza dei duemila anni dalla morte  di  Ovidio),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Interventi).  -  1.  Lo  Stato   riconosce
          meritevoli  di  finanziamento  i  progetti  di  promozione,
          ricerca, tutela e diffusione della conoscenza  della  vita,
          dell'opera e dei luoghi legati alla figura  di  Ovidio,  da
          realizzare negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, attraverso i
          seguenti interventi: 
                  a)  sostegno,  anche  in  collaborazione  con  enti
          pubblici e privati, alle  attivita'  didattico-formative  e
          culturali, con particolare  riguardo  allo  sviluppo  delle
          iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in  Italia  e
          all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera; 
                  b) recupero,  restauro  e  riordino  del  materiale
          storico e artistico ovidiano,  con  l'individuazione  nella
          citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare  il  «Museo
          Ovidio», per  la  collocazione  e  fruizione  del  suddetto
          materiale; 
                  c) recupero edilizio e riorganizzazione dei  luoghi
          legati alla sua vita e alla sua opera,  situati  sia  nella
          citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso
          interventi di potenziamento delle strutture esistenti.  Gli
          interventi di  recupero  edilizio  e  riorganizzazione  dei
          luoghi possono comportare  minimi  aumenti  di  volumetria,
          soltanto  ove   essi   risultino   strettamente   necessari
          all'adeguamento  delle  strutture.  A  tali  iniziative  e'
          destinata una quota non  inferiore  al  20  per  cento  del
          contributo straordinario di cui all'articolo 4; 
                  d) costituzione di un  Parco  letterario  ovidiano,
          quale itinerario turistico-culturale; 
                  e) realizzazione di  un  gemellaggio  istituzionale
          tra la citta' di Sulmona e la citta' di Roma, luogo in  cui
          soggiorno'  a  lungo,  e   prosecuzione   del   gemellaggio
          esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza,
          in Romania, luogo del suo esilio; 
                  f) promozione della ricerca  in  materia  di  studi
          ovidiani, anche attraverso la  pubblicazione  di  materiali
          inediti e la  previsione  di  borse  di  studio  rivolte  a
          studenti universitari e delle scuole secondarie di  secondo
          grado; 
                  g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per
          il conseguimento delle finalita' della presente legge.» 
                  «Art.  3  (Comitato  promotore  delle  celebrazioni
          ovidiane). - 1. - 2. (Omissis) 
                  3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla
          data  del  31  dicembre  2020.  Entro  la  predetta   data,
          trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
          dell'invio alle  Camere,  una  relazione  conclusiva  sulle
          iniziative    realizzate    unitamente    al     rendiconto
          sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 
                  4. (Omissis) 
                  5.  Il  Comitato  promotore,   sulla   base   degli
          indirizzi del Comitato  scientifico,  redige  un  programma
          delle attivita', ne monitora  l'attuazione  e  individua  i
          soggetti attuatori di ogni specifica attivita'. A  garanzia
          e  tutela  di  trasparenza  e  pubblicita',   il   Comitato
          promotore provvede altresi', entro il 31 dicembre  2020,  a
          pubblicare  nel  proprio  sito  internet  istituzionale  la
          relazione conclusiva, insieme con gli atti e il  rendiconto
          sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 
                  (Omissis).» 
                  «Art. 4 (Contributo straordinario).  -  1.  Per  le
          iniziative celebrative dei  duemila  anni  dalla  morte  di
          Ovidio, di  cui  alla  presente  legge,  e'  attribuito  al
          Comitato promotore un contributo straordinario  di  350.000
          euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e  2020.  A  valere
          sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore
          provvede altresi' alla realizzazione  di  un  proprio  sito
          internet istituzionale.» 
              Si riporta il testo del comma 385 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
                «385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti
          i seguenti interventi: 
                  a) per un ammontare pari a 150.000 euro per  l'anno
          2016, per il funzionamento  del  Consiglio  generale  degli
          italiani all'estero; 
                  b) per un ammontare pari a 100.000 euro per  l'anno
          2016, per il  funzionamento  dei  Comitati  degli  italiani
          all'estero - Comites e dei comitati dei loro presidenti; 
                  c) per un  ammontare  pari  a  3.400.000  euro  per
          l'anno 2016  per  la  promozione  della  lingua  e  cultura
          italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di
          corsi di lingua e cultura italiana all'estero; 
                  d) per un ammontare pari a 500.000 euro per  l'anno
          2016, per l'incremento della  dotazione  finanziaria  degli
          istituti italiani di cultura di cui alla legge 22  dicembre
          1990, n. 401; 
                  e) per un ammontare pari a 650.000 euro per  l'anno
          2016, ad integrazione della  dotazione  finanziaria  per  i
          contributi  diretti  in  favore   della   stampa   italiana
          all'estero di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge  18
          maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 16 luglio 2012, n. 103; 
                  f) per un ammontare pari a 100.000 euro per  l'anno
          2016, in favore delle agenzie specializzate per  i  servizi
          stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; 
                  g) per un ammontare pari a 150.000 euro per  l'anno
          2016,  per  promuovere  l'attrattivita'  delle  universita'
          attraverso la  diffusione  dei  corsi  di  lingua  italiana
          online  e  avviare  campagne   informative   di   carattere
          didattico,  amministrativo   e   logistico   per   favorire
          l'iscrizione di studenti stranieri in Italia; 
                  h)  per  un  ammontare  pari  a  100.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018  in  favore  della
          societa' Dante Alighieri per garantire la continuita' delle
          sue  iniziative  di  promozione  del  patrimonio  culturale
          italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in  favore  della
          Fondazione «I Lincei  per  la  scuola»  presso  l'Accademia
          nazionale dei Lincei; 
                  i) per un ammontare pari a 1 milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi  alle
          scuole italiane non statali paritarie all'estero. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge  n.  126  del  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          reclutamento e abilitazione  del  personale  docente  nella
          scuola secondaria).  -  1.  Il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a  bandire,
          contestualmente al concorso ordinario per titoli  ed  esami
          di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020,
          una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti
          della scuola  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado,
          finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4  del  presente  articolo.  La  procedura  e'
          altresi'  finalizzata   all'abilitazione   all'insegnamento
          nella  scuola  secondaria,  alle  condizioni  previste  dal
          presente articolo.»