Art. 7 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, nel limite del massimale di aiuto
di cui al successivo comma 5, nella forma del finanziamento agevolato
sulla  base  di  una  percentuale  massima  del   75%   delle   spese
ammissibili. 
  2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito  dal  soggetto
beneficiario senza  interessi  a  decorrere  dalla  data  dell'ultima
erogazione, secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali
costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre  di  ogni
anno, in un periodo della durata massima di  otto  anni,  incluso  un
anno di preammortamento. Il finanziamento agevolato non e'  assistito
da particolari forme  di  garanzia,  fermo  restando  che  i  crediti
nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque,
assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione  lordo
del finanziamento agevolato si applica la  metodologia  di  cui  alla
comunicazione n. 14/2008. A  tal  fine  e'  utilizzato  il  tasso  di
riferimento vigente alla  data  di  concessione  delle  agevolazioni,
determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini  di
punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. 
  4. Nel caso in cui l'entrata in produzione, in ogni caso successiva
alla conclusione del  programma  di  investimenti  come  definito  al
precedente art. 5, comma 2 lettera b), avvenga entro quindici  giorni
dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di   ammissione   alle
agevolazioni, e' riconosciuto  uno  sconto,  nei  limiti  di  cui  al
successivo comma 5, in linea capitale pari al 100%  dell'importo  del
finanziamento che la beneficiaria e' tenuta a restituire. 
  Nel caso in cui l'entrata in produzione, in  ogni  caso  successiva
alla conclusione del  programma  di  investimenti  come  definito  al
precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro  trenta  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di  ammissione,  lo  sconto,
nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari
al 50% del finanziamento da restituire. 
  Nel caso in cui l'entrata in produzione, in  ogni  caso  successiva
alla conclusione del  programma  di  investimenti  come  definito  al
precedente art. 5, comma 2, lettera b), avvenga entro sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento di  ammissione,  lo  sconto,
nei limiti di cui al successivo comma 5, in linea capitale sara' pari
al 25% del finanziamento da restituire. 
  Resta inteso che, nel caso in cui l'entrata in produzione, in  ogni
caso successiva alla conclusione del programma di  investimenti  come
definito al precedente art. 5, comma 2,  lettera  b),  avvenga  oltre
sessanta giorni e comunque entro il termine  massimo  di  centottanta
giorni dalla data di notifica del  provvedimento  di  ammissione,  la
quota da restituire sara' pari all'intero importo del finanziamento. 
  Lo sconto in linea capitale verra'  computato  come  contributo  in
conto   impianti,   per   la   parte   del   finanziamento   relativa
all'investimento, e come contributo in conto gestione, per  la  parte
del finanziamento relativa al circolante. 
  5. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini  di
aiuto (inteso come Equivalente sovvenzione lorda),  non  puo'  essere
superiore a 800.000,00 euro. Pertanto, nel  caso  in  cui  il  valore
complessivo delle  agevolazioni  calcolato  come  indicato  ai  commi
precedenti, superi il predetto massimale, lo sconto in linea capitale
viene corrispondentemente ridotto. 
  6. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria
del programma di investimento ammesso alle  agevolazioni,  attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno  in  una  forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura  almeno  pari
al 25 per cento delle spese ammissibili complessive. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono  cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo  per  le
medesime spese.