(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                      Provvedimenti del giudice 
 
    1. I provvedimenti del giudice sono redatti  e  depositati  sotto
forma di documento informatico sottoscritto  con  firma  digitale.  I
provvedimenti  collegiali  sono  redatti  dall'estensore,  da  questi
sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del  collegio,
che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla segreteria per
il deposito. 
    2. Il segretario di sezione  sottoscrive  con  la  propria  firma
digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito
nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione,  mediante
inserimento,  nel  SIGA  e  sul   sito   internet   della   Giustizia
amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali,  ed  in  particolare  nel  rispetto  della
disciplina dettata dagli  articoli  51  e  52  del  codice  dei  dati
personali, secondo le modalita' stabilite dalle  specifiche  tecniche
di cui all'art. 19. 
    3. Il deposito del  documento  redatto  su  supporto  cartaceo  e
sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente  quando
il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in
grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso,  il
segretario di sezione provvede ad estrarre copia  informatica,  anche
per immagine, dei provvedimenti  depositati,  nei  formati  stabiliti
dalle specifiche tecniche di cui  all'art.  19  e  la  inserisce  nel
fascicolo informatico. 
    4. Il  deposito  dei  provvedimenti  con  modalita'  informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.