Art. 7. Deposito tramite PEC - art. 9 dell'Allegato 1 1. L'invio tramite PEC dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte e' effettuato dalla casella PEC individuale dell'avvocato difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul sito istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. 2. L'avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l'opzione di «ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 3. L'avvocato riceve automaticamente: a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell'ora di accettazione; b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito. 4. Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato nel momento in cui e' stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a). 6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel deposito. 7. Se il deposito non puo' essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un messaggio di «mancato deposito», attestante il mancato perfezionamento del deposito. 8. L'avvenuta registrazione del deposito puo' essere verificata anche attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato. 9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacita' della casella di posta certificata del mittente, il S.I.G.A. consente il frazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito l'indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre nei successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato. 10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a mezzo PEC e' comunque consentito, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, il deposito dei relativi allegati nonche' degli atti successivi al primo anche tramite upload.