Art. 7 
 
                Disposizioni temporanee sui principi 
                      di redazione del bilancio 
 
  1. Nella redazione  del  bilancio  di  esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2020, la valutazione  delle  voci  nella  prospettiva  della
continuazione dell'attivita'  di  cui  all'articolo  2423-bis,  comma
primo, n. 1), del codice  civile  puo'  comunque  essere  operata  se
risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in  data
anteriore al 23 febbraio 2020,  fatta  salva  la  previsione  di  cui
all'articolo  106  ((del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  di
seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»)).  Il
criterio di  valutazione  e'  specificamente  illustrato  nella  nota
informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del  bilancio
precedente. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai  bilanci
chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. 
  ((2-bis. All'articolo 106, comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'  facolta'
delle societa' cooperative che applicano l'articolo 2540  del  codice
civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati  entro  il
30 settembre 2020"».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2423-bis  del  codice
          civile: 
                "Art. 2423-bis. Principi di redazione del bilancio. 
                Nella redazione del bilancio devono essere  osservati
          i seguenti principi: 
                  1) la valutazione  delle  voci  deve  essere  fatta
          secondo prudenza e nella  prospettiva  della  continuazione
          dell'attivita'; 
                  1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci
          e' effettuata tenendo conto della sostanza  dell'operazione
          o del contratto; 
                  2) si possono  indicare  esclusivamente  gli  utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
                  3) si deve tener conto dei proventi e  degli  oneri
          di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla  data
          dell'incasso o del pagamento; 
                  4) si deve tener conto dei rischi e  delle  perdite
          di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti  dopo  la
          chiusura di questo; 
                  5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
          voci devono essere valutati separatamente; 
                  6) i criteri  di  valutazione  non  possono  essere
          modificati da un esercizio all'altro. 
                Deroghe al principio  enunciato  nel  numero  6)  del
          comma precedente sono consentite in  casi  eccezionali.  La
          nota  integrativa  deve  motivare  la  deroga  e  indicarne
          l'influenza   sulla   rappresentazione   della   situazione
          patrimoniale e finanziaria e del risultato economico." 
              Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
          legge: 
                "Art. 106  Norme  in  materia  di  svolgimento  delle
          assemblee di societa' 
                1. In deroga a quanto previsto dagli  articoli  2364,
          secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse
          disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata
          entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.  E'
          facolta'   delle   societa'   cooperative   che   applicano
          l'articolo 2540 del codice civile di convocare  l'assemblea
          generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020. 
                2.  Con  l'avviso  di  convocazione  delle  assemblee
          ordinarie  o  straordinarie  le  societa'  per  azioni,  le
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   le   societa'   a
          responsabilita' limitata,  le  societa'  cooperative  e  le
          mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
          diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto  in
          via  elettronica  o  per  corrispondenza   e   l'intervento
          all'assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione;   le
          predette   societa'   possono   altresi'   prevedere    che
          l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
          di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
          partecipanti, la  loro  partecipazione  e  l'esercizio  del
          diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 2370, quarto  comma,  2479-bis,  quarto  comma,  e
          2538, sesto comma, codice civile  senza  in  ogni  caso  la
          necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
          il presidente, il segretario o il notaio. 
                3. Le societa' a  responsabilita'  limitata  possono,
          inoltre, consentire, anche  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e  alle
          diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto
          avvenga  mediante  consultazione  scritta  o  per  consenso
          espresso per iscritto. 
                4. Le societa' con azioni quotate  possono  designare
          per   le   assemblee   ordinarie   o    straordinarie    il
          rappresentante  previsto  dall'articolo  135-undecies   del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche  ove  lo
          statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono
          altresi'  prevedere   nell'avviso   di   convocazione   che
          l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente  tramite
          il  rappresentante   designato   ai   sensi   dell'articolo
          135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58; al predetto  rappresentante  designato  possono  essere
          conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo
          135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
          in deroga all'art.  135-undecies,  comma  4,  del  medesimo
          decreto. 
                5. Il comma 4 si applica anche alle societa'  ammesse
          alla  negoziazione   su   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione e alle societa'  con  azioni  diffuse  fra  il
          pubblico in misura rilevante. 
                6.  Le  banche  popolari,  e  le  banche  di  credito
          cooperativo,   le   societa'   cooperative   e   le   mutue
          assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385,
          all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo  comma,  del  codice
          civile e alle disposizioni statutarie che prevedono  limiti
          al numero di deleghe conferibili ad  uno  stesso  soggetto,
          possono   designare   per   le   assemblee   ordinarie    o
          straordinarie  il  rappresentante  previsto   dall'articolo
          135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58.  Le  medesime  societa'  possono   altresi'   prevedere
          nell'avviso di convocazione che l'intervento  in  assemblea
          si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante
          designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5,
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine
          per  il  conferimento  della   delega   di   cui   all'art.
          135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58, e' fissato al  secondo  giorno  precedente  la
          data di prima convocazione dell'assemblea. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          alle assemblee convocate entro il  31  luglio  2020  ovvero
          entro la data, se successiva, fino alla quale e' in  vigore
          lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo  al
          rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da
          COVID-19. 
                8. Per  le  societa'  a  controllo  pubblico  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   m),   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  l'applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  presente   articolo   ha   luogo
          nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   e   strumentali
          disponibili a legislazione vigente e non comporta  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica."