Art. 7 Donazioni librarie 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari».
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante: «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 16 (Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 1. La presunzione di cessione di cui all'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della presente legge: a) delle eccedenze alimentari di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); b) dei medicinali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'art. 15 della presente legge; c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu' commercializzati, purche' in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie; d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari.».