Art. 7 
 
                         Donazioni librarie 
 
  1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto  2016,  n.  166,
dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) dei libri e dei relativi supporti  integrativi  non  piu'
commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per
imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari». 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Il testo dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016,  n.
          166 recante: «Disposizioni concernenti la  donazione  e  la
          distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a  fini
          di  solidarieta'  sociale  e  per  la   limitazione   degli
          sprechi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  202  del
          30 agosto 2016, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente: 
                «Art.  16  (Disposizioni  fiscali  per  le   cessioni
          gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di  altri
          prodotti  a  fini  di  solidarieta'  sociale).  -   1.   La
          presunzione di cessione di cui all'art. 1  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti  tipologie
          di beni, qualora la distruzione si  realizzi  con  la  loro
          cessione gratuita agli enti di cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera b), della presente legge: 
                  a) delle eccedenze alimentari di  cui  all'art.  2,
          comma 1, lettera c); 
                  b) dei medicinali, di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal
          decreto  del  Ministro  della  salute  adottato  ai   sensi
          dell'art. 157, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  24
          aprile 2006, n. 219, introdotto dall'art. 15 della presente
          legge; 
                  c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie
          devono   obbligatoriamente   essere   dotate   secondo   la
          farmacopea ufficiale, di cui al numero 114)  della  tabella
          A, parte III, allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   non    piu'
          commercializzati,   purche'    in    confezioni    integre,
          correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
          in modo tale da  garantire  la  qualita',  la  sicurezza  e
          l'efficacia originarie; 
                  d) dei prodotti destinati all'igiene  e  alla  cura
          della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della
          casa,  degli  integratori  alimentari,  dei  biocidi,   dei
          presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e  di
          cancelleria, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari; 
                  d-bis)  dei   libri   e   dei   relativi   supporti
          integrativi non piu' commercializzati  o  non  idonei  alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari; 
                  e) degli altri prodotti individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi
          del comma 7, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla
          commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o
          vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per
          altri motivi similari.».