Art. 7 
 
Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle  camere  di
                              commercio 
 
  1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi: 
    a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al
diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,
n. 580; 
    b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle  sanzioni
amministrative per le imprese che presentano in ritardo: 
      1) le domande di iscrizione alle camere di commercio; 
      2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
      3) il modello unico di dichiarazione previsto  dalla  legge  25
gennaio 1994, n. 70; 
      4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura
ed il pagamento della relativa tariffa. 
  2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma  1,  sono  effettuati  in
un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione. 
  3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di  assicurazione  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
residenti o aventi sede legale  nel  territorio  dei  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
del 1° marzo 2020, e' disposta la temporanea sospensione del  termine
per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso  tra
il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. 
  4. I versamenti  dei  premi  o  delle  rate  di  premi  oggetto  di
sospensione  ai  sensi  del  comma  3  sono  effettuati  in  un'unica
soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di
sospensione, ovvero mediante  rateizzazione,  comunque  entro  l'anno
2020, secondo le modalita'  previste  dal  contratto  o  diversamente
concordate. Le imprese assicurano  la  copertura  dei  rischi  ed  il
pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo  di
sospensione anche in assenza del  pagamento  del  premio  durante  il
medesimo periodo di sospensione, fatto salvo  il  conguaglio  con  il
premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che
ha diritto alla prestazione assicurativa  coincide  con  il  soggetto
tenuto al pagamento del premio. 
  5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi  contratti
stipulati durante il  periodo  di  sospensione  e  il  pagamento  dei
relativi premi, nonche' i premi unici  ricorrenti  per  i  quali  non
sussiste l'obbligo di versamento. 
  6. Le disposizioni di cui ai  commi  3,  4  e  5  si  applicano  ai
contratti stipulati con  le  imprese  di  assicurazione  aventi  sede
legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie
di imprese di assicurazione aventi sede legale  in  Stati  terzi  per
l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica, alle  imprese  di
altri Stati dell'Unione Europea  che  operano  nel  territorio  della
Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione  di
servizi.