Articolo 7 Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni relativamente alle attivita' e al funzionamento dei sistemi universitari e ai titoli accademici dei due Paesi. Per cio' che concerne il mutuo riconoscimento dei titoli universitari ai fini del proseguimento degli studi nelle universita' di entrambi i Paesi, le Parti esamineranno la possibilita' di istituire un tavolo di esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale.