(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    Entrambe  le  Parti  incoraggiano  lo  scambio  di   informazioni
relativamente  alle  attivita'  e  al   funzionamento   dei   sistemi
universitari e ai titoli accademici dei due Paesi. 
    Per  cio'  che  concerne  il  mutuo  riconoscimento  dei   titoli
universitari ai fini del proseguimento degli studi nelle  universita'
di entrambi  i  Paesi,  le  Parti  esamineranno  la  possibilita'  di
istituire un tavolo di esperti con il compito di redigere un  accordo
bilaterale.