Art. 7.
               Obblighi dell'operatore preselezionato
    1.  L'operatore  preselezionato  richiede  al cliente i dati e la
documentazione necessari all'attivazione della prestazione di Carrier
Preselection richiesta dal cliente stesso.
    2.  L'operatore  preselezionato e' responsabile dell'espletamento
delle attivita' di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei
servizi offerti al cliente mediante la preselezione.
    3.  L'operatore  preselezionato  stabilisce ed applica la tariffa
per  le  chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete
dell'operatore di accesso.
    4.  L'operatore  preselezionato  fattura  al  cliente il traffico
effettuato in preselezione.
    5.  Spetta  all'operatore preselezionato l'eventuale applicazione
di  restrizioni/disabilitazioni  temporanee  del  traffico  dovute  a
eventuali  morosita'  o  reclami da parte del cliente per il traffico
effettuato in preselezione.
    6.  L'operatore  preselezionato si fa carico di gestire eventuali
restrizioni/disabilitazioni  del  traffico effettuato in preselezione
dovute  a  particolari  limitazioni  che  voglia introdurre nella sua
offerta al cliente finale.
    7.    L'operatore   preselezionato   e'   tenuto   a   comunicare
all'operatore  di  accesso  il  recesso  dal  contratto  da parte del
cliente  o  la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con
almeno   quindici   giorni   di   anticipo   rispetto  alla  data  di
disattivazione del servizio indicata nella richiesta di recesso o nel
contratto  stesso.  In  tali casi l'operatore di accesso e' operatore
predefinito   per   il   traffico   relativo   alla   prestazione  di
preselezione.