Art. 7. Obblighi dell'operatore preselezionato 1. L'operatore preselezionato richiede al cliente i dati e la documentazione necessari all'attivazione della prestazione di Carrier Preselection richiesta dal cliente stesso. 2. L'operatore preselezionato e' responsabile dell'espletamento delle attivita' di configurazione sulla sua rete per la fornitura dei servizi offerti al cliente mediante la preselezione. 3. L'operatore preselezionato stabilisce ed applica la tariffa per le chiamate raccolte ed instradate verso la sua rete dalla rete dell'operatore di accesso. 4. L'operatore preselezionato fattura al cliente il traffico effettuato in preselezione. 5. Spetta all'operatore preselezionato l'eventuale applicazione di restrizioni/disabilitazioni temporanee del traffico dovute a eventuali morosita' o reclami da parte del cliente per il traffico effettuato in preselezione. 6. L'operatore preselezionato si fa carico di gestire eventuali restrizioni/disabilitazioni del traffico effettuato in preselezione dovute a particolari limitazioni che voglia introdurre nella sua offerta al cliente finale. 7. L'operatore preselezionato e' tenuto a comunicare all'operatore di accesso il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto che non sia stato rinnovato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta di recesso o nel contratto stesso. In tali casi l'operatore di accesso e' operatore predefinito per il traffico relativo alla prestazione di preselezione.