Art. 70
                            Norme finali
(Art.  73,  commi  1,  3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificati  dall'art.  21  del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti  dall'art.  37  del  d.lgs  n.  546  del 1993 e modificati
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4
del  d.lgs  n.  80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998,
come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998,
dall'art. 89 della legge  n.  342  del 2000 e dall'art. 51, comma 13,
                    della legge n. 388 del 2000)

  1.  Restano  salve  per  la  regione Valle d'Aosta le competenze in
materia,  le  norme  di  attuazione  e la disciplina sul bilinguismo.
Restano  comunque  salve,  per  la  provincia autonoma di Bolzano, le
competenze  in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente
sul  bilinguismo  e  la  riserva proporzionale di' posti nel pubblico
impiego.
  2.  Restano  ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto  legislativo  18  agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari
comunali  e  provinciali,  e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi
gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per
il  personale  disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il
trattamento   economico   e   normativo  e'  definito  nei  contratti
collettivi  previsti  dal  presente decreto, nonche', per i segretari
comunali   e  provinciali,  dall'art.11,  comma  8  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  3.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  degli enti locali e'
disciplinato  dai  contratti collettivi previsti dal presente decreto
nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
  4.  Le  aziende  e  gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n.
2174,  e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n.
312,  30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992,
n.  138,  legge  30  dicembre  1986,  n. 936 , decreto legislativo 25
luglio  1997,  n.250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende  sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle  disposizioni  di  cui agli articoli 2. comma 2, all'articolo 8,
comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti sono
rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei contratti
collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di indirizzo e le altre
competenze  inerenti  alla  contrattazione collettiva sono esercitati
dalle  aziende  ed  enti  predetti  di  intesa  con il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  che  la esprime tramite il Ministro per la
funzione   pubblica,   ai   sensi   dell'articolo  41,  comma  2.  La
certificazione  dei  costi  contrattuali al fine della verifica della
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene
con le procedure dell'articolo 47.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime,
salvo  quelle  di  cui al comma 7, non si riferiscono al personale di
cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
  6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli  organi  di  governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti  amministrativi  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del
presente  decreto,  si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti.
  7.  A  decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale
data,   contenute  in  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi  o
provvedimenti   amministrativi  riferite  ai  dirigenti  generali  si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
  8.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano al personale
della  scuola.  Restano  ferme le disposizioni di cui all'articolo 21
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e  del decreto legislativo 12
febbraio  1993,  n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del  personale  della  scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297  e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Per il
personale  della  carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I
del  presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di
cui  all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso
apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
  10.  I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto
non  si  applicano  per  la  nomina  dei  direttori  degli Enti parco
nazionale.
  11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30
e  seguenti  del  presente  decreto non si applicano al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  12.  In  tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni  pubbliche,  dotate  di  autonomia  finanziaria  sono
tenute  ad  autorizzare  la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni  di  proprio  personale,  in posizione di comando, di
fuori  ruolo,  o  in  altra  analoga posizione, l'amministrazione che
utilizza  il  personale  rimborsa all'amministrazione di appartenenza
l'onere  relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui
al  presente  comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o
in  analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere  dalla  completa
attuazione  del  sistema  di finanziamento previsto dall'articolo 46,
commi  8  e  9,  del  presente  decreto,  accertata dall'organismo di
coordinamento  di  cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo
provvisorio  ad  esaurimento  del  Ministero  delle finanze istituito
dall'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283,  in  posizione  di  comando,  di' fuori ruolo o in altra analoga
posizione,  presso  enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici non
economici  o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di autonomia
finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  13.  In  materia  di  reclutamento,  le  pubbliche  amministrazioni
applicano  la  disciplina  prevista  dal decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  per  le  parti  non  incompatibili con quanto previsto
dagli  articoli  35  e  36,  salvo  che la materia venga regolata, in
coerenza  con  i  principi  ivi  previsti, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti.
 
             Note all'art. 70:
                 - Il  Capo  II del Titolo IV del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  227,  S.O.,  del  28 settembre  2000,  reca  "Segretari
          comunali e provinciali".
                 - Si  trascrive  il testo vigente degli artt.10 e 13
          della    legge    7 marzo   1986,   n.   65   (Legge-quadro
          sull'ordinamento della polizia municipale).
                 "Art.  10  (Trattamento  economico  del personale di
          polizia  municipale).  -  1.  Gli  addetti  al  servizio di
          polizia  municipale  sono inquadrati in livelli retributivi
          determinati in relazione alle funzioni attribuite.
                 2.  Le indennita' attualmente previste dall'art. 26,
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          25 giugno  1983,  n.  347,  in  sede di accordo nazionale e
          secondo  le  procedure  della  legge  29 marzo 1983, n. 93,
          possono  essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta
          per  cento dell'indennita' di cui all'art. 43, terzo comma,
          della legge 1o aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia
          attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art.
          5  della presente legge. L'aumento non compete al personale
          comandato   o  collocato  in  posizione  che  non  comporti
          l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
                 3.  L'indennita'  di  cui all'art. 26, quarto comma,
          lettera  f),  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          25 giugno  1983,  n.  347,  non e' cumulabile con qualsiasi
          altra indennita'".
                 "Art.   13   (Decorrenza   dell'indennita'  prevista
          dall'art.  10).  - L'indennita' prevista dall'art. 10 della
          presente    legge    sara'    corrisposta    a    decorrere
          dall'applicazione  dell'accordo  nazionale per il personale
          dipendente  degli  enti  locali  successivo  all'entrata in
          vigore della presente legge".
                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma
          8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 dicembre
          1997,  n.  465 (Regolamento recante disposizioni in materia
          di  ordinamento  dei  segretari  comunali  e provinciali, a
          norma  dell'art.  17, comma 78, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127):
                 "8.  Il contratto collettivo nazionale di lavoro che
          disciplina  il  rapporto  di lavoro dell'autonoma tipologia
          professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi
          dell'art.  17,  comma  74,  della  legge,  sulla base delle
          direttive   impartite  dal  Governo  all'A.R.A.N.,  sentite
          l'ANCI e l'UPI e nei limiti delle compatibilita' economiche
          predeterminate,   puo'  stabilire  il  numero  delle  fasce
          professionali  e la loro eventuale articolazione interna, i
          requisiti  per  l'appartenenza  a  ciascuna  fascia  ed  il
          relativo trattamento giuridico ed economico".
                 - La  legge  26 dicembre  1936,  n. 2174, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  n.  2 del 4 gennaio 1937, reca
          "Esposizione  universale  ed internazionale indetta in Roma
          per l'anno 1941".
                 - La  legge 13 luglio 1984, n. 312, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.195   del   17 luglio  1984,  reca
          "Interventi  straordinari  ed  integrativi  in favore degli
          enti  autonomi  lirici  e  delle istituzioni concertistiche
          assimilate".
                 - La  legge 30 maggio 1988, n. 186, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   133  dell'8 giugno  1988,  reca
          "Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana".
                 - La  legge 11 luglio 1988, n. 266, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  164  del  14 luglio  1988,  reca
          "Disciplina   dello   stato  giuridico  e  del  trattamento
          economico    di    attivita'   del   personale   dipendente
          dell'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione
          italiana  delle camere di commercio, industria, artigianato
          ed  agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo
          sviluppo  dell'energia nucleare e delle energie alternative
          (ENEA),  dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
          traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano
          (RAI)".
                 - La legge 31 gennaio 1992, n. 138, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  1992,  reca
          "Disposizioni  urgenti  per assicurare la funzionalita' del
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".
                 - La  legge  30 dicembre  1986,  n.  936, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del 5 gennaio 1987, reca
          "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".
                 - Il  decreto  legislativo  25 luglio  1997, n. 250,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 177 del 31 luglio
          1997, reca "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione
          civile (E.N.A.C.)".
                 - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 7 del
          decreto  legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
          materia  di  previdenza,  di sanita' e di pubblico impiego,
          nonche'     disposizioni    fiscali),    convertito,    con
          modificazioni,   dalla   legge  14 novembre  1992,  n.  438
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          19 settembre  1992,  n.  384,  recante  misure  urgenti  in
          materia  di  previdenza,  di sanita' e di pubblico impiego,
          nonche' disposizioni fiscali):
                 "Art.  7  (Misure in materia di pubblico impiego). -
          1.   Resta  ferma  sino  al  31 dicembre  1993  la  vigente
          disciplina  emanata sulla base degli accordi di comparto di
          cui   alla   legge  29 marzo  1983,  n.  93,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni.  I  nuovi  accordi  avranno
          effetto  dal  1o gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale
          destinatario  dei predetti accordi e' corrisposta una somma
          forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al
          personale  disciplinato dalle leggi 1o aprile 1981, n. 121,
          8 agosto  1990,  n.  231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio
          1988,  n.  186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n.
          395,  10 ottobre  1990,  n.  287,  ed al personale comunque
          dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello
          degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi
          di  pubblica  utilita', si applicano le disposizioni di cui
          al  presente  comma,  fatta salva la diversa decorrenza del
          periodo contrattuale.
                 2.  Per  l'anno 1993 non si applicano gli incrementi
          retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le
          categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti
          dall'art.  2,  comma  5,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          nonche' quelli previsti per il personale di cui all'art. 8,
          comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo
          art. 8.
                 3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme
          che   comunque   comportano   incrementi   retributivi   in
          conseguenza    sia    di   automatismi   stipendiali,   sia
          dell'attribuzione    di    trattamenti    economici,    per
          progressione   automatica  di  carriera,  corrispondenti  a
          quelli   di   funzioni  superiori,  ove  queste  non  siano
          effettivamente esercitate.
                 4.  Per  l'anno  1993  le somme relative ai fondi di
          incentivazione   ed   ai   fondi   per   il   miglioramento
          dell'efficienza  dei  servizi comunque denominati, previsti
          dai   singoli  accordi  di  comparto,  non  possono  essere
          attribuite  in misura superiore ai correlativi stanziamenti
          di bilancio per l'anno finanziario 1991.
                 5.  Tutte  le  indennita',  compensi,  gratifiche ed
          emolumenti    di   qualsiasi   genere,   comprensivi,   per
          disposizioni  di legge o atto amministrativo previsto dalla
          legge  o  per  disposizione  contrattuale,  di una quota di
          indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
          1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
          di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
          comunque,  rivalutabili  in  relazione  alla variazione del
          costo  della  vita,  sono corrisposti per l'anno 1993 nella
          stessa misura dell'anno 1992.
                 6.  Le indennita' di missione e di trasferimento, le
          indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle
          aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni
          nei  limiti  del  tasso  programmato di inflazione e con le
          modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
                 7.  L'art.  2,  comma 4, del decreto legge 11 luglio
          1992,  n.  333,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla
          data  di  entrata  in vigore del predetto decreto-legge non
          possono  essere piu' adottati provvedimenti di allineamento
          stipendiale,    ancorche'    aventi    effetti    anteriori
          all'11 luglio 1992.
                 8.   Le   amministrazioni   pubbliche   che  abbiano
          provveduto   alla   ridefinizione  delle  piante  organiche
          possono  indire  concorsi  di  reclutamento, ferma restando
          l'applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 28 della
          legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993,
          i   trasferimenti   e  le  assunzioni  di  personale  nelle
          amministrazioni   pubbliche,   con   esclusione  di  quelle
          consentite   da  specifiche  norme  legislative,  avvengono
          secondo  le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4,
          della  legge  30 dicembre  1991, n. 412. Tale disciplina si
          applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della
          legge  29 dicembre  1988,  n.  554. I riferimenti temporali
          gia'   prorogati   dall'art.   5,   comma  2,  della  legge
          30 dicembre  1991,  n. 412, sono ulteriormente prorogati di
          un anno.
                 9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le
          funzioni   di   soprintendente  o  di  direttore  sanitario
          ospedaliero  non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura
          e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di
          cui  e'  titolare per l'intero periodo di svolgimento delle
          funzioni.  La  nomina  a coordinatore sanitario deve essere
          basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente
          attestabili nei settori igienico-sanitari".
                 - Il  decreto  legislativo  26 agosto  1998, n. 319,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre
          1998,  reca  "Riordino  dell'Ufficio  italiano  dei cambi a
          norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
          n. 433".
                 - Per  il  testo  vigente  dell'art.  21 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 25.
                 - Il  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 35,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio
          1993,   reca   "Riordino  della  normativa  in  materia  di
          utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art.
          2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
                 - Il  decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  115,  S.O., del
          19 maggio  1994,  reca  "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado".
                 - Per  il  testo  vigente  dell'art.  17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 4, comma
          1,   del   decreto   legislativo   9 luglio  1998,  n.  283
          (Istituzione dell'Ente tabacchi italiani):
                 "1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto, il personale gia' appartenente all'Amministrazione
          autonoma  dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' di
          cui   all'art.   1,  comma  2,  e'  inserito  in  un  ruolo
          provvisorio  ad  esaurimento  del Ministero delle finanze e
          distaccato   temporaneamente   presso   l'Ente  nel  numero
          necessario  per  l'avvio  e  la prosecuzione dell'attivita'
          dell'Ente  medesimo.  Il  predetto personale, in tutto o in
          parte,  viene  progressivamente trasferito all'ente in base
          ai  fabbisogni  previsti dalle determinazioni riguardanti i
          programmi  generali,  produttivi e commerciali e i processi
          di ristrutturazione di cui all'art. 2, comma 2".
                 - Il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          9 maggio  1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  185, S.O., del 9 agosto 1994, reca "Regolamento recante
          norme    sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
          amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
          dei  concorsi  unici  e delle altre forme di assunzione nei
          pubblici impieghi".