Art. 70. 
                        Documento informativo 
  1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede
informazioni sul bene immobile un documento informativo in  cui  sono
indicati con precisione i seguenti elementi: 
    a) il diritto oggetto del  contratto,  con  specificazione  della
natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in
cui e' situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte
o, in caso contrario, quali occorre soddisfare; 
    b) l'identita' ed il domicilio del venditore, con  specificazione
della  sua  qualita'  giuridica,  l'identita'  ed  il  domicilio  del
proprietario; 
    c) se l'immobile e' determinato: 
      1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione; 
      2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo
edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con
destinazione  turistico-ricettiva  e,  per   gli   immobili   situati
all'estero,  gli  estremi  degli  atti  che  garantiscano   la   loro
conformita' alle prescrizioni vigenti in materia; 
    d) se l'immobile non e' ancora determinato: 
      1)  gli  estremi  della  concessione  edilizia  e  delle  leggi
regionali  che  regolano   l'uso   dell'immobile   con   destinazione
turistico-ricettiva e,  per  gli  immobili  situati  all'estero,  gli
estremi  degli  atti  che  garantiscano  la  loro  conformita'   alle
prescrizioni vigenti in materia, nonche' lo stato di avanzamento  dei
lavori di costruzione dell'immobile e  la  data  entro  la  quale  e'
prevedibile il completamento degli stessi; 
      2) lo stato di avanzamento  dei  lavori  relativi  ai  servizi,
quali  il  collegamento  alla   rete   di   distribuzione   di   gas,
elettricita', acqua e telefono; 
      3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le  garanzie
relative al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita'  di
applicazione di queste garanzie; 
    e) i servizi comuni ai quali l'acquirente  ha  o  avra'  accesso,
quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e  le  relative
condizioni di utilizzazione; 
    f) le  strutture  comuni  alle  quali  l'acquirente  ha  o  avra'
accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni  di
utilizzazione; 
    g) le norme applicabili in materia di manutenzione e  riparazione
dell'immobile, nonche' in materia di amministrazione e gestione dello
stesso; 
    h) il  prezzo  globale,  comprensivo  di  IVA,  che  l'acquirente
versera' quale corrispettivo; la stima dell'importo  delle  spese,  a
carico dell'acquirente,  per  l'utilizzazione  dei  servizi  e  delle
strutture comuni e  la  base  di  calcolo  dell'importo  degli  oneri
connessi  all'occupazione  dell'immobile  da  parte  dell'acquirente,
delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie  per  la
gestione, la manutenzione e  la  riparazione,  nonche'  le  eventuali
spese di trascrizione del contratto; 
    i) informazioni circa il diritto di  recesso  dal  contratto  con
l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla  quale
deve essere comunicato il recesso  stesso,  precisando  le  modalita'
della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando
quelle che l'acquirente in caso di recesso e'  tenuto  a  rimborsare;
informazioni  circa  le  modalita'  per  risolvere  il  contratto  di
concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso; 
    l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  quando  il
venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce  il  godimento
su uno o piu' beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o
altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo
deve  essere  consegnato  per  ciascuno  dei  beni  immobili  oggetto
dell'offerta. 
  3. Il venditore non puo'  apportare  modifiche  agli  elementi  del
documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute  a
circostanze  indipendenti  dalla  sua  volonta';  in  tale  caso   le
modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della
conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la
consegna del documento informativo, le parti possono  accordarsi  per
modificare il documento stesso. 
  4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella  lingua
o in una delle lingue dello Stato membro in cui  risiede  la  persona
interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o  in  una
delle lingue dello Stato di  cui  la  persona  stessa  e'  cittadina,
purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea. 
  5. Restano salve le  disposizioni  previste  dal  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
 
          Note all'art. 70.
              -  Il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
          recante  «Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai
          sensi  dell'art.  10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
          45, S.O.