ART. 70
                      (adozione dei programmi)

   1.  I  programmi  di  intervento  sono  adottati  dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo  63,  comma  4; tali
programmi  sono  inviati ai componenti della conferenza stessa almeno
venti  giorni  prima della data fissata per la conferenza; in caso di
decisione  a  maggioranza,  la  delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse in seno alla conferenza.
   2.  La  scadenza  di  ogni  programma triennale e' stabilita al 31
dicembre  dell'ultimo  anno  del  triennio e le somme autorizzate per
l'attuazione  del  programma  per  la  parte eventualmente non ancora
impegnata  alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo
del  programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
   3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale
in  corso,  i  nuovi  programmi  di  intervento  relativi al triennio
successivo,  adottati  secondo  le  modalita' di cui al comma 1, sono
trasmessi  al  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,
affinche',  entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni
contenute  nei  programmi  e  sentita  la  Conferenza  Stato-regioni,
trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del
fabbisogno  finanziario  per  il  successivo  triennio, ai fini della
predisposizione del disegno di legge finanziaria.
   4.  Gli  interventi previsti dai programmi triennali sono di norma
attuati  in  forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in
base  ad  accordi  di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
          Nota all'art. 70:
              - L'art.  34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti   locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          settembre 2000, n. 227, S.O. e' il seguente:
              «Art.   34   (Accordi   di  programma).  -  1.  Per  la
          definizione  e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di
          programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro
          completa  realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
          comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
          di  altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
          soggetti   predetti,  il  presidente  della  regione  o  il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza   primaria   o  prevalente  sull'opera  o  sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione  di un accordo di programma, anche su richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
              2.  L'accordo  puo'  prevedere altresi' procedimenti di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
              3.   Per   verificare  la  possibilita'  di  concordare
          l'accordo  di  programma,  il presidente della regione o il
          presidente   della  provincia  o  il  sindaco  convoca  una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
              4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime del
          presidente  della  Regione, del presidente della provincia,
          dei  sindaci  e delle altre amministrazioni interessate, e'
          approvato  con  atto formale del presidente della regione o
          del   presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
          pubblicato   nel   Bollettino   ufficiale   della  regione.
          L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del presidente
          della  regione,  produce  gli  effetti  della intesa di cui
          all'art.  81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio   1977,   n.   616,   determinando  le  eventuali  e
          conseguenti   variazioni   degli  strumenti  urbanistici  e
          sostituendo  le  concessioni  edilizie,  sempre  che vi sia
          l'assenso del comune interessato.
              5.  Ove  l'accordo  comporti variazione degli strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
              6.  Per  l'approvazione  di progetti di opere pubbliche
          comprese  nei programmi dell'amministrazione e per le quali
          siano  immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
          si  procede  a  norma  dei precedenti commi. L'approvazione
          dell'accordo  di  programma  comporta  la  dichiarazione di
          pubblica   utilita',   indifferibilita'  ed  urgenza  delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
              7.   La   vigilanza   sull'esecuzione  dell'accordo  di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
          regione  o  dal  presidente della provincia o dal sindaco e
          composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
          nonche'  dal  commissario  del  Governo nella regione o dal
          prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
          partecipano   amministrazioni   statali   o  enti  pubblici
          nazionali.
              8.  Allorche' l'intervento o il programma di intervento
          comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare  la  conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza     di     cui     al     7     dicembre     2005
          http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow  comma 7 e'
          in   tal   caso   presieduto  da  un  rappresentante  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e' composto dai
          rappresentanti  di  tutte  le regioni che hanno partecipato
          all'accordo.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          esercita  le funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario
          del Governo ed al prefetto».