Art. 70
Condizioni   per   il   rilascio   dell'autorizzazione  all'esercizio
                  dell'attivita' di vendita diretta

  1.  La  vendita al dettaglio di medicinali veterinari e' effettuata
soltanto  da  farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta
medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.
  2.  In  deroga  al  comma  1, e a condizione che la vendita avvenga
sotto  la  responsabilita'  di  persona abilitata all'esercizio della
professione  di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio
all'ingrosso   e   i   fabbricanti   di   premiscele   per   alimenti
medicamentosi,  possono  essere  autorizzati  alla  vendita  diretta,
rispettivamente  di  medicinali veterinari nelle varie tipologie e di
premiscele  per  alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di
cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono
essere   vendute   direttamente  solo  ai  titolari  di  impianti  di
allevamento  autorizzati  alla  fabbricazione  di mangimi medicati ai
sensi  del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantita'
prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I
titolari  di  autorizzazione  e  commercio  all'ingrosso, alle stesse
condizioni,  possono essere altresi' autorizzati alla vendita diretta
di  medicinali  veterinari  in confezioni destinate esclusivamente ad
animali  da compagnia, nonche' di medicinali veterinari senza obbligo
di ricetta medico-veterinaria.
  3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita diretta
di   medicinali  veterinari  e'  rilasciata  dalla  regione  e  dalla
provincia  autonoma  o  dagli  organi  da  esse  individuati, secondo
modalita'  dalle  stesse  stabilite e a condizione che il richiedente
soddisfi i seguenti requisiti generali:
a) sia  in  possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di
   medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 66;
b) non  abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di
   medicinali irregolari;
c) disponga  di  una  persona responsabile della vendita, in possesso
   del  diploma  di  laurea  in  farmacia  o  in chimica e tecnologia
   farmaceutiche,  ai  sensi  della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
   successive  modificazioni, che non abbia riportato condanne penali
   per   truffa   o   per  commercio  di  medicinali  irregolari;  la
   responsabilita'  della vendita in piu' magazzini appartenenti allo
   stesso  titolare puo' essere affidata a una stessa persona purche'
   in  ciascun  magazzino  sia  garantita  la  presenza della persona
   responsabile durante gli orari di vendita.
  4. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma
3, deve essere allegata almeno la seguente documentazione:
a) il  certificato  di  iscrizione  della  persona di cui al comma 3,
   lettera c), all'albo professionale dei farmacisti;
b) la  dichiarazione  di  accettazione  dell'incarico  da parte della
   persona  di  cui  al  comma  3, lettera c), con la precisazione di
   altri eventuali incarichi presso altre sedi;
c) l'indicazione  dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata
   la vendita diretta;
d) l'indicazione  delle  tipologie di medicinali veterinari destinati
   alla vendita diretta.
  5.  Il  termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma
1,  e'  di  novanta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  ricezione
dell'istanza  da  parte  dell'Ufficio competente. Il responsabile del
procedimento puo' richiedere una integrazione della documentazione di
cui  al  comma 2; in tale caso, il termine di novanta giorni previsto
per   il   rilascio   dell'autorizzazione   e'   sospeso   fino  alla
presentazione   delle  integrazioni  alla  documentazione  richieste.
L'autorizzazione  e'  rilasciata sulla base del parere favorevole del
servizio  veterinario  competente  per  territorio.  Fatti  salvi gli
effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro
l'indicato   termine   di   novanta   giorni   non   sia   comunicato
all'interessato   il   provvedimento   di   diniego,  la  domanda  di
autorizzazione si considera accolta.
  6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' di vendita diretta di
medicinali  veterinari  sia  effettuato  in  piu'  magazzini con sedi
diverse,  l'autorizzazione  di  cui al comma 1, deve essere richiesta
per ognuno di essi.
  7.  L'autorizzazione  che  deve  indicare almeno le generalita' del
titolare  e  della  persona  responsabile  della  vendita, la sede, i
giorni  e  gli  orari  di vendita, nonche' le tipologie di medicinali
veterinari  che  formano  oggetto  dell'attivita'  ed e' trasmessa in
copia al Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco.
  8.  Le  autorizzazioni gia' rilasciate prima dell'entrata in vigore
del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono
la  loro  efficacia,  fatte salve le eventuali integrazioni richieste
dagli enti preposti al rilascio a norma del presente decreto.
  9. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non e' richiesto per
i  fabbricanti  di  premiscele per alimenti medicamentosi qualora, in
relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.
 
          Nota all'art. 70:
              - Per  il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, vedi
          note all'art. 3.